Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021

Per i prodotti fitosanitari il nuovo disciplinamento costituisce un’agevolazione, pertanto non è necessario alcun termine transitorio. Nel caso dei concimi forniti in Comuni bilingue, anche l’etichetta deve essere redatta in due lingue. Le disposizioni transitorie dell’OCon e dell’ORRPChim corrispondono a quelle dell’OPChim.

2.3. Modifiche concernenti l’annuncio di preparati

Nell’UE i requisiti dell’annuncio sono armonizzati con l’allegato VIII del regolamento UE-CLP6 a partire dal 1° gennaio 2021. È previsto tra l’altro che le sostanze profumate o coloranti non pericolose per la salute debbano essere dichiarate non con la loro denominazione chimica, bensì con la funzione di sostanza profumata o colorante. Questa agevolazione per le aziende sarà introdotta anche in Svizzera.

Anche le pitture formulate in quantità limitate su richiesta individuale di un singolo consumatore o utilizzatore commerciale nel punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori sono in linea di principio assoggettate all'obbligo di annuncio. Dal momento che ciò porterebbe a un numero molto elevato di annunci riguardanti quantità minori, l’Unione europea prevede, nell’articolo 25 paragrafo 8 del regolamento UE-CLP7, una deroga all’obbligo di annuncio purché siano soddisfatte determinate condizioni. Questa precisazione sarà applicata anche all’annuncio secondo gli articoli 48–54 OPChim, comprese le condizioni quadro applicabili al riguardo:

 nel caso in cui non sia stato trasmesso alcun annuncio e non sia stato creato alcun identificatore unico di formula (UFI), gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle pinture;

 nel caso in cui la concentrazione di una miscela dotata di un identificatore unico di formula sia superiore al 5 per cento, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata, accanto all’identificatore unico di formula corrispondente.

2.4. Modifica delle disposizioni concernenti la fornitura in rapporto con la nuova classificazione dell’acido lattico

In seguito alla nuova classificazione dell’acido lattico nell’Unione europea (irritante per la pelle, cat. 1C), che la Svizzera recepirà prossimamente, in particolare i decalcificanti prodotti a base di acido lattico non possono più essere forniti a libero servizio a utilizzatori privati in Svizzera. Ciò potrebbe comportare la sostituzione dell’acido lattico con indesiderate alternative più pericolose. La modifica delle disposizioni concernenti la fornitura è dunque volta a garantire che i prodotti interessati dalla nuova classificazione dell’acido lattico possano continuare a essere forniti a libero servizio al vasto pubblico.

Descrizione tecnica

Con il 15° adeguamento al progresso tecnico8 (15° ATP) del regolamento UE-CLP, è stata attribuita all’acido lattico (n. CAS 79-33-4) la nuova classificazione armonizzata di Skin Corr. 1C, vincolante nello

6 Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; GU L 78 del 23.3.2017, pagg. 1–12. La data originaria (1° gennaio 2020) è stata prorogata di un anno: Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; GU L 6 del 23.3.2017, pagg. 8–14.

7 Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; GU L 379 del 13.11.2020, pag. 1.

8 Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2