Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
Il diritto svizzero in materia di prodotti chimici dovrà continuare a basarsi prevalentemente sul controllo autonomo da parte del fabbricante, come previsto dall’articolo 5 LPChim e dall’articolo 26 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). Tutte le sostanze per le quali è disponibile un set di dati che corrisponda almeno ai requisiti di cui all’allegato 4 OPChim nella rispettiva categoria di quantità e consenta un controllo autonomo completo devono poter essere immesse sul mercato senza una procedura preliminare da parte delle autorità. Ciò significa che le sostanze già registrate nell’UE conformemente al regolamento UE-REACH non sarebbero più soggette all’obbligo di notifica in Svizzera poiché considerate «vecchie sostanze».
Condizioni quadro per il cambiamento di paradigma
Per armonizzare i requisiti con l’Unione europea, che è il maggiore partner commerciale della Svizzera, sono recepite in Svizzera le deroghe all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 2 paragrafo 7 del regolamento UE-REACH3, per esempio l’allegato IV del regolamento UE-REACH con determinati gruppi di sostanze esenti dall’obbligo di registrazione.
Per le sostanze soggette all’obbligo di notifica devono inoltre applicarsi le stesse agevolazioni basate sui rischi in vigore nell’UE, segnatamente le deroghe ai regimi di sperimentazione standard conformemente all’allegato XI del regolamento UE-REACH, in particolare l’uso di dati esistenti, il peso dell’evidenza, la relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività [(Q)SAR], i metodi in vitro, il raggruppamento di sostanze e il metodo del read-across nonché la sperimentazione adattata in modo specifico a una sostanza sulla base delle informazioni relative all’esposizione.
In Svizzera continueranno a essere soggette all’obbligo di notifica (art. 9 cpv. 2 LPChim) solo le nuove sostanze immesse sul mercato (in quanto tali, in un preparato o in un oggetto dal quale la nuova sostanza sarà liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili), mentre il regolamento UE-REACH prevede che tutte le sostanze fabbricate o importate siano soggette all’obbligo di registrazione.
Fino a nuovo avviso, anche le sostanze intermedie, purché non siano monomeri, rimarranno esentate dall’obbligo di notifica in Svizzera. Questo aspetto rappresenta una notevole agevolazione rispetto al disciplinamento della registrazione nell’UE.
2.2. Adeguamento dei requisiti linguistici per l’etichettatura
Sinora i requisiti linguistici minimi per l’etichettatura sono disciplinati diversamente nelle diverse ordinanze concernenti i prodotti chimici (OPChim, ORRPChim, OBioc, OPF e OCon):
l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, di biocidi e l’etichettatura particolare di prodotti chimici particolarmente pericolosi conformemente all’ORRPChim deve essere di norma redatta almeno in due lingue ufficiali;
lo stesso vale per i prodotti fitosanitari, anche se tra le lingue deve figurare quella ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto;
l’etichettatura dei concimi e dei prodotti fitosanitari per l’importazione parallela deve invece essere formulata almeno nella o in una delle lingue ufficiali della regione in cui il prodotto è venduto;
gli articoli trattati con biocidi devono essere etichettati nella o nelle lingue ufficiali del luogo in cui sono immessi sul mercato.
3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.