Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
Art. 84
Per tenere in considerazione i termini scaduti della protezione dei dati e gli sviluppi internazionali concernenti gli inventari delle sostanze, l’UFSP, d’intesa con la SECO e l’UFAM, dovrà adeguare periodicamente l’elenco delle nuove sostanze non soggette all’obbligo di notifica (allegato 7 OPChim). Se le sostanze dovessero essere stralciate dall’elenco e quindi essere assoggettate all’obbligo di notifica, sarà definito un adeguato periodo transitorio affinché i fabbricanti, che immettono la sostanza sul mercato, abbiano il tempo necessario di preparare una notifica oppure di ritirare la sostanza dal mercato.
Capitolo 2: Cantoni
Le rubriche dei due capoversi di questo capitolo sono eliminate.
Art. 88 Collaborazione tra autorità esecutive cantonali e federali
Cpv. 2: il rimando è modificato all’articolo 90a.
Art. 89
L’articolo è abrogato e il suo contenuto trasposto nell’articolo 90a lettera a.
Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali
La lettera a contiene la norma sinora sancita nell’articolo 89.
La lettera b disciplina la procedura da seguire se un Cantone constata violazioni nella filiale di un'azienda la cui sede principale si trova in un altro Cantone. In questo caso il Cantone in cui si è verificata la violazione ha la possibilità di trasmettere la decisione direttamente alla sede principale dell'azienda. I Cantoni sono dunque direttamente responsabili delle decisioni in caso di violazioni commesse sul proprio territorio.
Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 93c Disposizioni transitorie della modifica del xx.yy.202213
Cpv. 1
Le sostanze e i preparati, la cui etichettatura non adempie i nuovi requisiti linguistici, possono essere immessi sul mercato al massimo fino al 31 dicembre 2025 (cfr. capitolo 2.2 Requisiti linguistici per l’etichettatura).
Cpv. 2
Prima di eseguire esperimenti su vertebrati ai fini di una notifica è necessario presentare una domanda cautelativa all’organo di notifica conformemente all’articolo 31. L'azienda che prevede di svolgere esperimenti su vertebrati in riferimento a una sostanza che sarà assoggettata all’obbligo di notifica con l’entrata in vigore della presente modifica deve presentare la domanda cautelativa entro 18 mesi dall’entrata in vigore. In tal modo, l’organo di notifica ha la possibilità di obbligare all’azione comune due o più aziende che prevedono di eseguire esperimenti su vertebrati per sostanze uguali o strutturalmente affini. Da un lato, ciò consente una maggiore tutela degli animali, dall’altro, riduce i costi a carico delle aziende. Si rinuncia ad adottare ulteriori misure organizzative per il trattamento di queste sostanze (p. es. i forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze previsti dal regolamento UE-REACH) in considerazione del loro numero relativamente limitato.
Dal momento che queste sostanze sono già immesse sul mercato, l’articolo 40, che disciplina l’immissione sul mercato di sostanze soggette all’obbligo di notifica, non si applica entro i primi cinque anni dall’entrata in vigore della modifica se la domanda cautelativa è stata presentata entro i termini stabiliti. In caso contrario, la deroga scade 18 mesi dopo l’entrata in vigore. Se un'azienda deve svolgere test a lungo termine (p. es. tossicità cronica/carcinogenicità; durata del test 2 anni, oltre allo studio preliminare e alla valutazione), l’intervallo di tempo può essere troppo breve per svolgere tutti i test richiesti. Di
13 La modifica concernente l’articolo 93b è stata già decisa dal Consiglio federale il 18 novembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022 (cfr. RU 2020 5125).