Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021

Cpv. 4

Le note a piè di pagina sono adeguate alle versioni attuali dei regolamenti dell’Unione europea affinché non si creino inutili ostacoli tecnici al commercio con l’UE. Le modifiche riguardano gli allegati ai regolamenti UE-REACH e UE-CLP nonché i nuovi paragrafi 7 e 8 dell’articolo 25 del regolamento UE-CLP.

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato

Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati Art. 10 Etichettatura

Cpv. 3 lett. b

Sinora erano richieste almeno due lingue ufficiali. In futuro sarà obbligatoria almeno la lingua ufficiale del luogo di fornitura. La lingua del luogo di fornitura corrisponde alla lingua ufficiale di volta in volta determinante nell’unità amministrativa. È trattata solo la fornitura a utilizzatori privati e professionali, poiché il fabbricante consegna gli articoli a commercianti nel luogo di produzione o nel luogo di immagazzinamento. I commercianti possono quindi trasferire gli articoli per la vendita in altre regioni linguistiche. Un prodotto non può essere fornito a utilizzatori privati in un’altra regione linguistica se l’etichetta non è redatta nella lingua ufficiale di questa regione.

D’intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese. Questa possibilità deve essere mantenuta.

Cpv. 3bis

Dal momento che l’acronimo SEE era già stato introdotto nell’articolo 2, «Spazio economico europeo» può essere abbreviato in SEE.

Art. 10a Lingue ufficiali (nuovo)

Le lingue designate come ufficiali per l’etichettatura sono il tedesco, il francese e l'italiano. Non è opportuno esigere che l’etichettatura dei prodotti chimici sia formulata anche in romancio, poiché la comunità linguistica è troppo piccola e ciò implicherebbe costi eccessivamente elevati, con il conseguente ritiro dei prodotti chimici dalle regioni di lingua romancia.

Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze

Sezione 1: Notifica di nuove sostanze Art. 26 Deroghe all’obbligo di notifica

Cpv. 1 lett. b

È abrogata la deroga all’obbligo di notifica per gli ex-polimeri (No-Longer Polymer, NLP, ossia sostanze che rientravano nella definizione dei polimeri della sesta modifica della direttiva 67/548/CEE, ma non nella settima modifica e che nella legislazione anteriore dell’Unione europea [direttiva recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE12] godevano del mantenimento dei diritti acquisiti). Neppure il regolamento UE-REACH prevede la deroga per i NLP.

Lett. h

Oltre alle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento UE-REACH (sostanze che conformemente all’art. 2 par. 7 lett. a del regolamento UE-REACH sono esentate dall’obbligo di registrazione), ora neppure le sostanze di cui all’allegato V (deroghe all’obbligo di registrazione conformemente all’art. 2 par. 7 lett. b del regolamento UE-REACH) sono soggette all’obbligo di notifica al fine di evitare che tale obbligo riguardi sostanze esentate dall’obbligo di registrazione nell’UE.

Lett. j

Le sostanze notificate, la cui protezione dei dati secondo l’articolo 30 è scaduta, e le sostanze i cui dati sono accessibili al pubblico, sono sufficienti per il controllo autonomo e possono essere utilizzati, possono essere inserite in questo elenco da parte dell’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (cfr. art. 84).

12 Direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose; GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1).