Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021

I servizi specialistici cantonali sono stati consultati in via preliminare in forma di conferenza il 12 ottobre 2020, dopo di che hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere per scritto. I punti salienti della revisione proposta sono stati accolti in prevalenza con favore.

4. Rapporto con il diritto internazionale e il principio «Cassis-de-Dijon»

Le modifiche proposte nell’ambito della presente revisione sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

 La Svizzera mantiene una procedura di notifica per le nuove sostanze come previsto dall’OCSE.

 Le lingue in cui redigere le etichettature rientrano nella sfera di competenza nazionale della Svizzera.

 Saranno introdotte autonomamente agevolazioni per l’obbligo di annuncio che corrispondono a quelle in vigore nell’UE.

5. Commenti alle singole modifiche nell’OPChim

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 2 Definizioni e diritto applicabile

Cpv. 1 lett. b n. 2

Un prodotto chimico può essere fornito solo se è conforme ai requisiti linguistici del luogo di fornitura, cioè se è etichettato nella/e lingua/e ufficiale/i del luogo di fornitura. Di norma, nella prassi il fabbricante si mette d’accordo con il commerciante sul luogo in cui il prodotto deve essere fornito, rispettivamente sulla lingua da utilizzare per l’etichettatura. Se invece il commerciante intende, nel seguito, fornire il prodotto comunque in un luogo o in una regione dove è utilizzata un’altra lingua ufficiale non impiegata precedentemente per etichettare il prodotto, in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b è necessario che l’etichettatura sia formulata anche in questa lingua. Si tratta di un cambiamento dell’intenzione originaria del fabbricante nel vendere il prodotto oppure di un eventuale accordo tra il fabbricante e il commerciante. Con la presente modifica, il commerciante assume il ruolo di fabbricante e deve quindi assumersi la responsabilità della nuova etichettatura.

Cpv. 2 lett. f

I regolamenti UE-REACH e UE-CLP garantiscono un elevato livello di protezione nell’Unione europea. Una sostanza che adempie i requisiti dell’articolo 5 del regolamento UE-REACH è registrata, esiste per essa un set di dati e sono disponibili dati per svolgere il controllo autonomo. Di conseguenza, in futuro le sarà attribuito lo status di vecchia sostanza. I numeri 1 e 2 descrivono ulteriori condizioni:

1. una sostanza può essere immessa sul mercato senza notifica al massimo fino al limite superiore della categoria di quantità registrata. Per esempio, una sostanza registrata nell’UE nella categoria di quantità 10–100 tonnellate l’anno può essere immessa sul mercato in Svizzera fino a un massimo di 100 tonnellate l’anno senza notifica;

2. una sostanza registrata esclusivamente come sostanza intermedia in condizioni rigorosamente controllate secondo l’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH, ossia senza dati sugli «end point» fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici, non può essere utilizzata in Svizzera per uno scopo diverso senza notifica.

Una sostanza può essere immessa sul mercato in Svizzera se il fabbricante o l’importatore può dimostrare che la sostanza adempie le prescrizioni dell’articolo 5 del regolamento UE-REACH ed è legittimamente commercializzata nello Spazio economico europeo (SEE). Nel caso in cui ne venga immessa sul mercato una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, ciò avviene se la sostanza è registrata con un set di dati almeno per la quantità immessa sul mercato oppure rientra in un’eccezione all’obbligo di registrazione.

Inoltre, chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per tale impiego. Questa disposizione si applica già oggi (art. 16 cpv. 2 OP-Chim).