Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
conseguenza, l’organo di notifica ha la possibilità di prorogare il termine al massimo di due anni in singoli casi motivati.
Cpv. 3
Per le nuove sostanze, che sono state notificate ai sensi del diritto anteriore, ma non sono più soggette all’obbligo di notifica poiché rientrano ormai nella definizione di «vecchia sostanza», gli obblighi successivi e gli obblighi di informazione conformemente agli articoli 46 e 47 non devono più essere adempiuti. Conformemente all’ordinanza riveduta rientrano tuttavia nell’obbligo di annuncio secondo gli articoli 49–54 e devono essere annunciate entro tre mesi, conformemente all’articolo 48.
Osservazioni concernenti gli allegati Allegato 5: Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
I preparati da classificare come «Skin Corr. 1C» unicamente per il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e da etichettare con il codice H314 non rientrano tra quelli esclusi dal controllo autonomo. A protezione dell’essere umano e dell’ambiente, i decalcificanti contenenti acido lattico non devono essere sostituiti da acidi inorganici (cfr. commenti in merito al punto 2.4).
Allegato 7: Elenco delle nuove sostanze non soggette all’obbligo di notifica
L’allegato contiene l’elenco delle sostanze notificate la cui protezione dei dati è scaduta. In questi casi non è necessaria una seconda notifica, poiché l’organo di notifica pubblicherà i dati non confidenziali di tali sostanze conformemente all’articolo 73. Inoltre è possibile inserire nell’elenco nuove sostanze per le quali sono pubblicati dati che adempiono i requisiti dell’allegato 4, sono disponibili e possono essere utilizzati per il controllo autonomo.
I futuri aggiornamenti dell’allegato 7 saranno attuati periodicamente dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO.
L’elenco non sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), bensì sul sito Internet dell’organo di notifica per prodotti chimici.
6. Modifica di altri atti normativi
6.1. Commenti alle modifiche dell’ordinanza sui biocidi (OBioc)
Promemoria:
Art. 38
Sono ripresi i requisiti linguistici per l’etichetta sanciti nell’OPChim mediante un rimando all’articolo 10 OPChim.
Art. 62f Disposizioni transitorie della modifica del xx.yy.202214
Analogamente all’OPChim, i prodotti non ancora conformi al nuovo disciplinamento linguistico possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.
6.2. Commenti alle modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Nell’articolo 3 un nuovo capoverso disciplina i requisiti linguistici per le etichettature speciali richieste in alcuni allegati, analogamente all’OPChim. Negli allegati 2.1 Detersivi per tessili15 e 2.2. Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici16 dell’ORRPChim, dove era sinora richiesta una sola lingua ufficiale,
14 La modifica concernente l’articolo 62e è stata già decisa dal Consiglio federale il 18 novembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022 (cfr. RU 2020 5125).