Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
I prodotti che secondo la LOTC non rientrano nel principio «Cassis-de-Dijon»4 possono inoltre
essere etichettati anche solo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio5 (art. 16e cpv. 2 LOTC).
Nella legislazione riveduta l’etichettatura sarà armonizzata con la LOTC, di conseguenza l’etichetta di tutti i prodotti chimici dovrà essere redatta almeno nella o nelle lingue ufficiali del luogo in cui vengono forniti. La lingua del luogo di fornitura corrisponde alla lingua ufficiale determinante nell’unità amministrativa. Un prodotto non può essere fornito a utilizzatori privati in un’altra regione linguistica se l’etichetta non è redatta nella lingua ufficiale di questa regione.
Questo disciplinamento accresce il livello di protezione in Svizzera.
Nel diritto in materia di prodotti chimici l’immissione sul mercato è definita nell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim come: «la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi come pure l’importazione a scopo professionale o commerciale». Per esentare l’importazione a scopo professionale o commerciale dall’obbligo di etichettatura, tale obbligo non è stato correlato all’immissione sul mercato. L’obbligo di etichettatura secondo l’articolo 10 OPChim riguarda dunque «il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi». Un disciplinamento armonizzato dei requisiti linguistici, basato sul «luogo della messa a disposizione o della fornitura», comporterebbe la necessità di apporre un’etichetta redatta nella lingua locale già al momento della messa a disposizione, per esempio in un deposito, il che non è appropriato. L’etichetta dovrà pertanto essere redatta nella o nelle lingue ufficiali del «luogo di fornitura».
Nelle vendite per corrispondenza in Svizzera fa stato la lingua del sito Internet o del catalogo. Se un prodotto viene offerto, per esempio, su un sito Internet di lingua francese in Svizzera, il cliente può presumere che il prodotto sia etichettato anche in questa lingua.
L’articolo 10 OPChim in vigore prevede già un’ulteriore agevolazione dei requisiti linguistici dell’etichetta: «(…) d’intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese». Questa deroga è stata concepita soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni, la cui lingua commerciale è l’inglese e i cui dipendenti sono in grado di leggere e comprendere le etichette in inglese. Questa agevolazione si applica anche all’OBioc tramite rimando dell’articolo 38 capoverso 2 lettera b OBioc all’articolo 10 OPChim. Per l’OPF e l’OCon tale disposizione non appare opportuna. Nel caso dell’ORRPChim la deroga è sensata se l’etichettatura particolare riguarda un prodotto chimico la cui etichetta è redatta in inglese conformemente all’articolo 10 capoverso 3 OPChim.
Per l’adeguamento dei prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della revisione dell’OPChim (presumibilmente nel secondo trimestre del 2022) deve essere accordato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025. Questa data è sintonizzata sulla fine del periodo transitorio previsto per l’obbligo di munire le sostanze, i preparati, i biocidi e i concimi già esistenti sul mercato di un identificatore unico di formula (UFI) che è stato introdotto con la revisione dell’OBioc in vigore dal 15 dicembre 2020. Ciò consente di attuare entrambi i requisiti contemporaneamente (indicazione dell’UFI sull’etichetta e adeguamento delle lingue), limitando così il più possibile l’onere e i costi derivanti dall’adattamento delle etichette. I prodotti etichettati in due lingue possono continuare a essere immessi sul mercato nelle corrispondenti regioni linguistiche dopo la scadenza del periodo transitorio a condizione che l’etichettatura sia aggiornata e adempia i requisiti.
4 Non rientrano nel principio «Cassis-de-Dijon» (art. 16a cpv. 2 LOTC): a. prodotti soggetti a omologazione; b. sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici; c. prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione; d. prodotti soggetti a un divieto d’importazione; e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga: cfr. art. 2 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE; RS 946.513.8.
5 Occorre considerare che la nozione di immissione in commercio secondo la LOTC è più ampia di quella secondo la LPChim. Comprende infatti l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale così come l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio.