Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
Cpv. 3
Dal momento che la lettera b nel capoverso 1 viene eliminata, quindi i NLP sono assoggettati all’obbligo di notifica, decade per essi l’obbligo di annuncio. Di conseguenza, qui deve essere eliminato il rimando al capoverso 1 lettera b.
Art. 30 Durata di protezione dei dati
Cpv. 1
La durata di protezione viene estesa da 10 a 12 anni, in linea con il regolamento UE-REACH. In tal modo, si tiene conto anche dell’auspicio espresso in alcuni pareri pervenuti in occasione della consultazione sull’ultima revisione dell’OPChim.
Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per esperimenti previsti su vertebrati
In considerazione del progresso tecnologico, la domanda cautelativa non deve rimanere limitata alla forma scritta.
Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 3: Obbligo di annuncio Art. 49 Contenuto dell’annuncio
Cpv. 2: d’intesa con la divisione Prodotti chimici dell’UFSP e nell’ottica di un’armonizzazione con l’Unione europea, il testo dell’ordinanza deve essere adeguato alla prassi, adottata dall’Organo di notifica per prodotti chimici, di accettare sostanze profumate non pericolose per la salute fino a una concentrazione del 5 per cento in una formula con identificatori generici. Inoltre, anche i coloranti non pericolosi per la salute fino a una concentrazione del 25 per cento possono recare un nome generico, come previsto nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP.
In Svizzera, l'ammissibilità deve essere ulteriormente limitata nel senso che le sostanze contenute non devono essere estremamente preoccupanti ai sensi dell'allegato 3 OPChim, implicando con ciò che non devono essere persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) né perturbatori endocrini. È dimostrato o si presume che una serie di sostanze profumate abbia queste proprietà, per esempio il Karanal dalla fragranza ambrata, i muschi azotati come il muschio xilene o le sue sostanze alternative, i muschi policiclici tra cui il galaxolide (HHCB) e il tonalide (AHTN).
Art. 54 Deroghe all’obbligo di annuncio
Cpv. 1 lett. b
L’esperienza ha dimostrato che la deroga per scopi di formazione non è opportuna, pertanto deve essere eliminata. In particolare, se simili sostanze sono manipolate dai giovani, Tox Info Suisse deve avere accesso alle informazioni concernenti le sostanze e i preparati in caso di emergenza.
Cpv. 1 lett. l
Una «pittura personalizzata» è un colore formulato in quantità limitate su richiesta individuale di un singolo consumatore o utilizzatore commerciale nel punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori. Secondo l’articolo 48, ogni tonalità di colore sarebbe soggetta all’obbligo di annuncio, ma nella prassi non è attuabile. Pertanto, in linea con quanto avviene nell’UE, sull’etichetta del colore di base devono figurare gli UFI obbligatori delle miscele contenute nella pittura se costituiscono oltre lo 0,1 per cento del prodotto finale. Inoltre, se la loro concentrazione supera il 5 per cento, devono essere indicate come componenti.