Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021

SEE e in Svizzera dal 1° marzo 2022. I prodotti che contengono questa sostanza in una concentrazione minima del 5 per cento (limiti di concentrazione generici [LCG] secondo l’allegato I tab. 3.2.3 del regolamento UE-CLP) dovranno quindi essere classificati secondo il metodo di calcolo come Skin Corr. 1C e nell’etichetta dovrà figurare il codice H314 (provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari). In Svizzera i prodotti chimici etichettati con il codice H314 rientrano nel gruppo 2 secondo l’allegato 5 numero 1.2 OPChim, di conseguenza non possono più essere offerti a utilizzatori privati nella vendita a libero servizio (art. 63 OPChim).

Nel fascicolo per la classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C a livello europeo, alcuni risultati dei test in vitro (p. es. condotti secondo la linea guida OECD TG 431) hanno rivelato che l’acido lattico provoca ustioni cutanee solo a partire da una concentrazione del 10 per cento circa. Tuttavia il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha ritenuto che il numero dei risultati dei test non fosse sufficiente per ricavare un limite di concentrazione più elevato specifico per la sostanza suffragato da adeguate evidenze statistiche. Di conseguenza, in questo caso è stato stabilito come vincolante un limite di concentrazione generale molto prudente del 5 per cento.

Nella classificazione in riferimento alla corrosività cutanea si distinguono tre sottocategorie (1A-forte; 1b-media, 1C-debole). L’acido lattico è la prima sostanza con una classificazione armonizzata come Skin Corr. 1C (debole) che viene utilizzata in notevoli quantità nei prodotti destinati a utilizzatori privati9. L’acido lattico ha un vasto impiego, per esempio nei decalcificanti e nei prodotti di pulizia di uso quotidiano.

Se i prodotti per gli utilizzatori privati rientrano nel gruppo 2 secondo l’allegato 5 OPChim a causa della loro classificazione/etichettatura e, di conseguenza, sono esclusi dal libero servizio nel commercio al dettaglio, le sostanze determinanti vengono di norma sostituite da altre meno pericolose ai fini della tutela della salute. Nel caso dell’acido lattico, tuttavia, la situazione è diversa. Nell’allegato VI del regolamento UE-CLP sono presenti incongruenze dettate da motivi storici. Diversi acidi, classificati come più forti (Skin Corr. 1B) hanno un limite di concentrazione specifico per la sostanza ai fini della corrosione della pelle più elevato (10–20 %) rispetto a quello previsto per l’acido lattico. In tal modo c’è il rischio che i prodotti contenenti acido lattico, sinora privi di una nota negativa nelle statistiche elaborate da Tox Info Suisse, siano sostituiti da prodotti contenenti acidi più forti ed eventualmente addirittura in una concentrazione più elevata. Questi sviluppi dovrebbero essere evitati a tutela della salute.

Il presente avamprogetto prevede dunque nell’allegato 5 numero 1.2 lettera c OPChim un’eccezione per il gruppo 2 riguardante i prodotti che devono essere classificati come corrosivi per la pelle esclusivamente a causa del loro tenore di acido lattico e contrassegnati con il codice H314. Di conseguenza possono continuare a essere forniti a libero servizio. Per i prodotti contrassegnati con il codice H314 esclusivamente a causa del loro tenore di acido lattico, è obbligatorio indicare nell’etichetta il nome dell'acido lattico. Nella prassi sia i dettaglianti sia le autorità d’esecuzione cantonali possono dunque facilmente distinguere questi prodotti dagli altri contrassegnati con il codice H314 che continuano a rientrare nel gruppo 2.

Nota sulla classificazione dei prodotti: per i prodotti con una concentrazione di acido lattico compresa tra il 5 e il 10 per cento si raccomanda di non utilizzare il metodo di calcolo (5 %) per la classificazione, bensì di verificarne la corrosione della pelle con i test in vitro disponibili. I risultati negativi dei test possono quindi essere utilizzati direttamente per l’esclusione dalla classificazione nel singolo caso.

2.5. Decisioni cantonali

Su suggerimento dei servizi cantonali competenti in materia di prodotti chimici viene creata una base giuridica affinché il servizio specializzato di un Cantone possa adottare direttamente provvedimenti

9 Nota: oltre all'acido lattico, nell’allegato VI del regolamento UE-CLP figurano sinora solo altre tre sostanze che rientrano nel gruppo 2 a causa della loro classificazione armonizzata come Skin Corr. 1. Tuttavia, in base al registro dei prodotti, non hanno una rilevanza commerciale nei prodotti di uso quotidiano per gli utilizzatori privati. Altre 12 sostanze che figurano nell’allegato VI con la classificazione armonizzata di Skin Corr. 1C, implicano ulteriori pericoli che portano al loro inserimento nel gruppo 2 (3 sostanze) o addirittura nel gruppo 1 (9 sostanze, nessuna fornitura a privati).