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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 14 pagine
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Sperimentazioni cliniche con dispositivi medici. O RU ...
Allegato 2 (art. 44)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 settembre 201345 sulla ricerca umana
Art. 7 cpv. 3 lett. f
3Il prelievo di materiale biologico o la raccolta di dati sanitari personali comportano rischi e incomodi minimi se le misure, tenuto conto della vulnerabilità delle persone partecipanti alla sperimentazione e delle circostanze specifiche, per la loro intensità e qualità hanno soltanto effetti di lieve entità e temporanei sulla salute dei partecipanti. Possono essere correlati a rischi e incomodi minimi segnatamente:
f. gli esami con radiazioni ionizzanti, se la dose efficace è inferiore a 5 mSv per progetto di ricerca e per persona partecipante, i medicamenti utilizzati a tale scopo sono omologati o esenti da omologazione e i dispositivi secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 1° luglio 202046 relativa ai dispositivi medici (ODmed) o i dispositivi secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del…47 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv) sono provvisti di marchio di conformità e utilizzati senza mezzo di contrasto.
2. Ordinanza del 20 settembre 2013 48 sulle sperimentazioni cliniche
Stralcio di espressioni
In tutta l’ordinanza l’espressione «dispositivi medico-diagnostici in vitro» è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2Sono applicabili:
a. alle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 1° luglio 202049 relativa ai dispositivi medici (ODmed) e secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del…50 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv), l’ordinanza del 1° luglio 202051 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed);
45 RS 810.301
46 RS 812.213
47RS ...
48 RS 810.305
49 RS 812.213
50RS ...