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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 14 pagine
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Sperimentazioni cliniche con dispositivi medici. O RU ...
1bisPer le sperimentazioni cliniche della categoria C le notifiche di cui al capoverso 1 devono essere presentate anche a Swissmedic.
3La notifica di cui al capoverso 1 deve essere presentata anche agli Stati contraenti in cui la sperimentazione clinica è o dev’essere svolta:
a. per gli studi delle prestazioni della sottocategoria A2 riguardanti la conformità;
b. per le sperimentazioni cliniche delle sottocategorie C1 e C2 riguardanti la conformità.
4Per le indagini cliniche della categoria A e gli studi delle prestazioni della sottocategoria A1 il promotore notifica:
a. alla commissione d’etica competente: senza indugio qualsiasi evento indesiderato grave se è stato stabilito un nesso di causalità tra l’evento e la procedura d’esame utilizzata nella sperimentazione clinica; è applicabile il capoverso 2;
b. a Swissmedic e alla commissione d’etica competente: le notifiche di cui agli articoli 87–90 UE-MDR31 nonché agli articoli 82–85 UE-IVDR32.
Art. 34 cpv. 4
4Per gli studi delle prestazioni della sottocategoria A2 riguardanti la conformità nonché per le sperimentazioni cliniche riguardanti la conformità delle sottocategorie C1 e C2 il promotore presenta le notifiche di cui al capoverso 1 anche agli Stati contraenti in cui la sperimentazione clinica è o dev’essere svolta.
Art. 37 cpv. 1 frase introduttiva
1Il promotore presenta alla commissione d’etica un rapporto finale conformemente all’allegato XV capo I punto 2.8 e capo III punto 7 UE-MDR33 per le indagini cliniche e conformemente all’allegato XIII parte A punto 2.3.3 UE-IVDR34 per gli studi delle prestazioni.
Art. 42 Pubblicazione dei risultati
Il promotore deve pubblicare in Eudamed il rapporto finale inclusa la sintesi dei risultati di cui all’articolo 37 entro il seguente termine:
a. per le sperimentazioni cliniche concluse con dispositivi già provvisti della marcatura CE che sono utilizzati conformemente alle istruzioni per l’uso nonché in caso di arresto o interruzione della sperimentazione clinica: immediatamente dopo la presentazione del rapporto finale;
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a cpv. 3.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a cpv. 3.