Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
come ad esempio in caso di tratta di esseri umani, in cui la vittimi si trova sotto l’influenza deiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
criminali, l’autorità di polizia può provvedere alla segnalazione anche senza il consenso della vittima (art. 32 par. 1 lett. e del regolamento SIS polizia).
La segnalazione di persone bisognose di protezione presuppone che vi sia una pertinente decisione dell’autorità competente secondo il diritto nazionale. L’APMA o un giudice possono disporre una segnalazione preventiva se ad esempio sussiste il pericolo che un genitore intenda portare il proprio figlio all’estero contro la volontà dell’altro genitore.
Art. 29 Condizioni
L’articolo è sottoposto a una revisione totale.
Cpv. 1
Il capoverso 1 resta invariato.
Cpv. 2
Se una segnalazione riguarda una persona bisognosa di protezione capace di discernimento, è necessario il consenso di quest’ultima oppure l’ordine di un’autorità di polizia conformemente all’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento SIS polizia.
Cpv. 3
Al momento della registrazione della segnalazione all’ufficio SIRENE di persone scomparse o bisognose di protezione oppure arrestate o poste sotto protezione per prevenire un pericolo deve essere trasmessa la documentazione motivante la segnalazione.
Cpv. 4
Poiché l’articolo 32 del regolamento SIS polizia disciplina in modo esaustivo la procedura di segnalazione di persone scomparse o bisognose di protezione, il capoverso 4 rinvia a tale articolo e alla sua applicazione. Secondo l’articolo 32 paragrafo 7, ad esempio, nel caso di un minore oggetto di segnalazione che raggiunge la maggiore età tra quattro mesi, lo Stato Schengen segnalante è informato che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione dev'essere cancellata.
Cpv. 5
Nel caso di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare se non sono disponibili fotografie, immagini del viso o dati dattiloscopici atti a identificare la persona in questione. L’articolo 42 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia disciplina le altre condizioni. I profili del DNA di parenti, ad esempio, possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito degli interessati. La Commissione UE adotterà un atto di esecuzione al fine di stabilire norme minime per la registrazione di profili del DNA (cfr. art. 42 par. 5 del regolamento SIS polizia).
Cpv. 6
Al fine di trovare la persona segnalata, anche questa categoria di segnalazioni può essere completata con la segnalazione di oggetti conformemente all’articolo 14a.