Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Art. 30Documents adaptés après la 2ème consultation des offices cpv. 1, 5 e 6

Questo articolo disciplina le misure nel caso di un riscontro positivo relativo a segnalazioni di persone scomparse o bisognose di protezione.

Cpv. 1

Nel capoverso 1 devono essere ora menzionate anche le persone bisognose di protezione. Nel caso di persone scomparse o bisognose di protezione occorre consultare senza indugio le autorità competenti in Svizzera (l’APMA o un’autorità giudiziaria) e concordare con loro l’ulteriore modo di procedere. Sempre secondo il capoverso 1, in caso di ritrovamento della persona va subito informato lo Stato autore della segnalazione e si procede a uno scambio d’informazioni supplementari sulle misure da adottare.

Cpv. 5

Il capoverso 5 distingue tra le due categorie «scomparsa» e «bisognosa di protezione» e precisa che la persona in questione può essere posta sotto protezione anche su ordine di un’autorità competente.

Cpv. 6

Secondo il capoverso 6, nel caso di un minorenne le misure devono rispettare il suo interesse superiore e vanno adottate entro 12 ore, come previsto dall’articolo 33 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia.

Sezione 4: Segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale

Art. 31 cpv. 3

Anche la segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale può essere completata con la segnalazione di oggetti al fine di ritrovarle. Pertanto il nuovo capoverso 3 rinvia alla possibilità descritta in modo dettagliato nell’articolo 14a (cfr. art. 34 par. 2 del regolamento SIS polizia).

Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

Il titolo della sezione è completato con la nuova possibilità del «controllo d’indagine».

Art. 33 Condizioni

L’articolo è sottoposto a una revisione totale.

Cpv. 1

Oltre alla sorveglianza discreta e al controllo mirato, è aggiunta la possibilità della segnalazione ai fini del controllo d’indagine. Il controllo d’indagine consente l’interrogazione della persona ricercata per mezzo di domande specifiche che l’autorità segnalante ha inserito nel SIS (cfr. art. 36 del regolamento SIS polizia).

Inoltre, l’elenco degli oggetti che possono essere segnalati è completato con veicoli, roulotte, armi da fuoco, documenti ufficiali vergini, documenti d’identità e mezzi di pagamento diversi dai contanti.