Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Cpv. 2Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Nel capoverso 2 si aggiunge che anche la pianificazione o l’esecuzione di un reato «di terrorismo» può essere all’origine di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato (cfr. il commento all’art. 9a) e che queste misure possono essere impiegate anche per l’esecuzione di una pena detentiva in seguito a reati di terrorismo o altri reati gravi (cfr. art. 36 par. 3 lett. b del regolamento SIS polizia).
Cpv. 3
Il capoverso resta invariato.
Cpv. 4
Invece di menzionare nuovamente gli oggetti che possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, il capoverso 4 si limita a rinviare al capoverso 1. Si è rinunciato consapevolmente a usare il termine «oggetti», poiché risulterebbero esclusi i «mezzi di pagamento diversi dai contanti». Il capoverso è completato con l’espressione «reati di terrorismo».
Cpv. 5
Il capoverso 5 vigente è abrogato poiché i reati di terrorismo e altri reati gravi sono definiti all’articolo 2. La possibilità del collegamento secondo l’articolo 14b sussiste anche per la sorveglianza discreta, il controllo d’indagine e il controllo mirato. Sotto il profilo dell’attuazione tecnica si tratta di una nuova segnalazione e non dell’integrazione di una segnalazione esistente.
Art. 34 Misure
L’articolo è sottoposto a revisione totale. Vengono adeguate le misure da adottare in caso di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato e le informazioni da trasmettere, tramite l’ufficio SIRENE, allo Stato membro autore della segnalazione (cfr. art. 37 del regolamento SIS polizia).
Cpv. 1
Sono aggiunte le lettere d (qualsiasi identità rivelata e qualsiasi descrizione della persona che usa il documento vergine o il documento di identità rilasciato oggetto della segnalazione) ed e (rinvenimento di oggetti di cui all’art. 33 cpv. 1). L’attuale lettera d diventa la lettera f. Nella lettera g si precisa che possono essere trasmesse informazioni su tutti gli oggetti trasportati, inclusi i documenti di viaggio. L’attuale lettera f diventa la lettera h e invece di elencare gli oggetti già enumerati nell’articolo 33 si rinvia al capoverso 1 di detto articolo. Infine, secondo la nuova lettera i, allo Stato autore della segnalazione vanno trasmesse le altre informazioni richieste, sempreché lo permetta l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen (RS 235.3; LPDS). Questa legge ha trasposto la direttiva (UE) 2016/68012 nel diritto svizzero.
Cpv. 2
12 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione secondo GU L 119 del 4 maggio 2016, pag. 89.