Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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Titoli prima dell’art. 105 e art. 105–105b
La morva è ora un’epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all’art. 2 lett. c). Gli articoli 105–105b stabiliscono le prescrizioni applicabili in deroga alle disposizioni generali per le epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Art. 106 cpv. 1 e 2
Oltre ai bovini anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini. L’articolo 106 capoverso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza. Inoltre, il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 180 a 45 giorni.
Art. 107
In caso di focolaio di pleuropolmonite contagiosa dei bovini viene istituita una zona di sorveglianza di 3 km intorno all’effettivo infetto (il diritto attuale non prevede una zona di sorveglianza).
Art. 111a
Oltre ai bovini, anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa. L’articolo 111a deve quindi essere esteso di conseguenza.
Art. 111e cpv. 1bis
Poiché questa epizoozia è trasmessa da vettori, la zona di protezione è estesa a 20 km e la zona di sorveglianza a 50 km intorno all’effettivo infetto.
Art. 112 cpv. 3 e art. 112d cpv. 1 e 2
Il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 40 a 14 giorni. In caso di epizoozia deve essere istituita una zona di protezione di 100 km e una zona di sorveglianza di 150 km.
Art. 116 cpv. 1
La disposizione relativa alle specie ricettive per la peste suina classica viene integrata con i taiassuidi.
Art. 121 cpv. 2 lett. a, c e d nonché cpv. 2bis e 2ter
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria negli uccelli selvatici, l’USAV istituisce zone di controllo e di osservazione, la cui delimitazione esatta viene stabilita dal veterinario cantonale (cfr. art. 122f cpv. 2). In futuro, ciò avverrà anche in caso di focolaio di peste suina africana o classica nei cinghiali in libertà (cpv. 2 lett. a e c). I cinghiali si trovano principalmente nei boschi e nelle zone con canneti. In futuro, quindi, nella zona di controllo e di sorveglianza il veterinario cantonale dovrebbe avere la possibilità di vietare temporaneamente l’accesso a determinate zone boschive o ad altri spazi vitali dei cinghiali, segnatamente le zone con canneti, o di limitare l’accesso nella misura in cui è obbligatorio restare sui sentieri e tenere il cane al guinzaglio (cpv. 2bislett. b). La possibilità di limitare o vietare la caccia alla selvaggina di tutte le specie (cpv. 2bislett. a) è ripresa dal diritto vigente (cfr. art. 121 cpv. 2 lett. d). Questi provvedimenti aiutano a limitare i movimenti di cinghiali e a prevenire l’ulteriore diffusione