Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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(120 giorni, cfr. art. 142 cpv. 2). Questo periodo corrisponde anche alle condizioni di importazione di cani, gatti e furetti dai Paesi a rischio di rabbia.

Art. 150 cpv. 1, art. 151, art. 152, art. 153 cpv. 1 e art. 155 cpv. 3

Il campo di applicazione della brucellosi dei bovini viene esteso ai bufali e ai bisonti, nonché alle infezioni da Brucella melitensis e Brucella suis (art. 150 cpv. 1). La disposizione sulla «diagnosi» (attuale art. 151 cpv. 1) può essere stralciata, poiché è coperta dalla nuova definizione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. L’articolo 151 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. Nell’articolo 152 si precisa che che lo stato di riconoscimento ufficiale di assenza di brucellosi è solo sospeso in caso di sospetto e tolto solo in caso di epizoozia. Infine, viene esteso l’intervallo tra le analisi da effettuare per revocare i provvedimenti in caso di epizoozia (art. 155 cpv. 3). Questo permette di prevenire in modo più efficiente l’ulteriore diffusione dell’epizoozia.

Art. 158‒160, art. 162 cpv. 2, art. 163 cpv. 2 e art. 165

Le disposizioni sulla tubercolosi sono estese ai bufali e ai bisonti. Inoltre, gli intervalli tra le analisi da effettuare per revocare i provvedimenti in caso di epizoozia sono prolungati (art. 163 cpv. 2) al fine di prevenire in modo più efficiente l’ulteriore diffusione della malattia. Come risultato dell’estensione degli intervalli, l’obbligo di effettuare controlli successivi può essere revocato un anno dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro (art. 165). Anche la disposizione sulla «diagnosi» (attuale art. 159 cpv. 1) può essere abrogata, poiché è coperta dalla nuova definizione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. L’articolo 159 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell’epizoozia se la tubercolosi viene riscontrata in altri artiodattili (art. 158 cpv. 2).

Art. 166 cpv. 1bis e 2, art. 167, art. 168 cpv. 1, cpv. 3 lett. c e cpv. 5 nonché art. 169 cpv.

2 lett. b e 3

Le disposizioni sulla «leucosi enzootica» sono estese ai bufali e ai bisonti. Il periodo di incubazione viene prolungato da 90 a 120 giorni. Inoltre, ora anche il tempo che deve trascorrere tra due analisi con esito negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di sospetto o epizoozia è di 120 giorni (art. 168 cpv. 5 e art. 169 cpv. 2 lett. b e 3).

Art. 170, art. 171 cpv. 1 e art. 173 cpv. 3

L’articolo 170 capoverso 1 definisce ora gli animali ricettivi alla rinotracheite infettiva bovina / vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV). Oltre ai bovini, esso include ora anche bufali e bisonti. Anche l’articolo 171 capoverso 1 viene adattato di conseguenza. ll capoverso sulla «diagnosi» (attuale art. 170 cpv. 1) può essere stralciato, poiché è coperto dalla nuova definizione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell’epizoozia se l’IBR/IPV viene riscontrata nei camelidi o cervidi (art. 173 cpv. 3).

Art. 174a cpv. 1, art. 174b, art. 174c cpv. 2 e 4, art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e 3, art. 174e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e cpv. 3 e art. 174f

Le disposizioni sulla «diarrea virale bovina (BVD)» sono estese ai bufali e ai bisonti.