Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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dell’epizoozia attraverso i loro spostamenti migratori. Quando si ordinano tali provvedimenti, è essenziale una stretta collaborazione con le altre autorità (in particolare le autorità venatorie e forestali) e una ponderazione accurata dei vari interessi. Inoltre, devono poter essere concesse eccezioni per lavori forestali indispensabili (cpv. 2ter).
Art. 122 cpv. 2 lett. b e 3
Nel capoverso 2 lettera b, la limitazione ai polli è stralciata. Ciò significa che la disposizione si applica ora a tutti i volatili. La modifica al capoverso 3 è di natura redazionale.
Art. 122a
Poiché il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni viene trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici (cfr. commento all’art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2bis), ciò non deve essere più prescritto esplicitamente per l’influenza aviaria. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere stralciati. Anche il capoverso 2 può essere stralciato, poiché l’elenco degli animali sospetti di contaminazione è incompleto.
Art. 123 cpv. 1bis e 1ter
Introduzione della definizione di questa malattia, che non corrisponde alla definizione dell’articolo 6 lettera s e include le diverse varianti che possono presentarsi. Poiché i piccioni mostrano spesso anticorpi senza che ci sia un caso di epizoozia, deve valere una deroga specifica per questi casi (cpv. 1ter).
Art. 126‒126c
Per la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino vengono definiti gli animali ricettivi alla rispettiva epizoozia e il periodo d’incubazione; per la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino viene ulteriormente definito il raggio delle zone di protezione e sorveglianza. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Art. 129 cpv. 3
In relazione all’esame degli aborti, il campo d’applicazione viene esteso, da un lato, per quanto riguarda gli animali da analizzare (lett. a, aggiunta di bufali e bisonti) e, dall’altro, per quanto riguarda le specie di brucella da analizzare (lett. a–c).
Art. 136
Nel caso della malattia di Aujeszky, il capoverso sulla «diagnosi» può essere stralciato, poiché è coperto dalla nuova definizione di animale infetto nell’articolo 6 lettera s. La norma si limiterà quindi in futuro a regolamentare il periodo di incubazione.
Art. 145 lett. a
Nel caso della rabbia, il periodo di isolamento degli animali domestici che hanno avuto contatti con un animale sospetto o affetto da rabbia è allineato al periodo di incubazione della malattia