Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1. Anche i costi per il prelievo e l’esame dei campioni nelle aziende detentrici di animali, che fanno anch’essi parte del programma di sorveglianza, sono sostenuti dai Cantoni. Se, contrariamente alle aspettative, si scopre che l’indennità copre completamente o addirittura supera i costi del programma di sorveglianza, si dovrebbe esaminare un ampliamento del programma.
Art. 80
In futuro, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) rappresenterà solo il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie di natura virale altamente contagiose. LʼIstituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) dell’Università di Berna sarà responsabile delle analisi delle epizoozie altamente contagiose dei pesci inserite di recente nell’OFE (art. 2 let. q–s, cfr. commento all’art. 277) e il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) per le epizoozie di natura batterica altamente contagiose (attualmente pleuropolmonite contagiosa dei bovini [art. 2 lett. f], pleuropolmonite contagiosa dei caprini [art. 2 lett. b] e morva [art. 2 lett. c]). Il capoverso 1 deve quindi essere modificato di conseguenza e deve essere apportato un adattamento redazionale al capoverso 2.
Art. 84 cpv. 2 lett. a e c, art. 85 cpv. 1, 2bis e 2ter nonché art. 86 cpv. 2bis
In futuro, in caso di sospetto di un’epizoozia altamente contagiosa o della presenza di una tale epizoozia, sarà imposto un sequestro rinforzato per l’effettivo interessato (art. 84 cpv. 2 lett. a e art. 85 cpv. 1). Nel caso di un sequestro rinforzato, non solo il movimento di animali e persone è vietato, ma anche quello di merci (cfr. art. 71). Può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni se non si manifestano sintomi clinici (art. 86 cpv. 2bis).
Nel caso degli animali acquatici, una deroga all’uccisione immediata sul posto di tutti gli animali dell’effettivo è possibile se questi sono ricoverati in un impianto di detenzione non infetto e se l’azienda adotta misure adeguate per prevenire la diffusione della malattia. In alternativa, gli animali possono essere macellati (cpv. 2bis). Nel capoverso 2terviene inserita una deroga all’uccisione immediata per gli animali tenuti per scopi scientifici o che hanno un valore genetico, culturale o educativo particolare, tra cui anche gli animali da zoo. Devono essere definite condizioni rigorose per evitare la diffusione dell’epizoozia nell’ambiente.
La modifica all’articolo 84 capoverso 2 lettera c è di natura redazionale ed è apportata come conseguenza della modifica all’articolo 80.
Art. 88a
Se necessario dal punto di vista epidemiologico, il veterinario cantonale deve poter ordinare zone cuscinetto intorno o nelle vicinanze della zona di sorveglianza in cui si applicano di norma le stesse misure della zona di sorveglianza. Tuttavia, a seconda del rischio, il veterinario cantonale dovrebbe poter concedere deroghe al traffico di animali che vanno oltre quelle previste dall’articolo 92. Ad esempio, dovrebbe anche essere possibile, in condizioni di sicurezza, trasferire gli animali in un’altra azienda, se ciò è giustificabile da un punto di vista epidemiologico.
L’estensione delle zone cuscinetto – come per le zone di protezione e sorveglianza – è determinato dall’USAV in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia.