Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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IV. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Per la Confederazione e in particolare per i Cantoni, in quanto organi esecutivi competenti, l’inclusione di nuove epizoozie e l’estensione del campo di applicazione di alcune epizoozie ai bufali e ai bisonti comporterà probabilmente un certo onere supplementare.
L’estensione dell’espressione «animali a unghia fessa» significa che ora devono essere registrate anche le aziende che detengono camelidi del vecchio mondo (cfr. art. 7 OFE), il che comporterà anche un certo carico di lavoro supplementare per i Cantoni. Attualmente i bisonti sono già trattati come bovini (cfr. ad es. l’art. 14 cpv. 2 lett. c), quindi l’aggiunta di questa specie non ha alcuna ripercussione.
Inoltre, il carico di lavoro dei Cantoni nel registrare le aziende di acquacoltura aumenterà leggermente, poiché in futuro dovranno essere raccolti dati supplementari (cfr. commento all’art.
21. cpv. 1). Essi dovranno inoltre sostenere un esiguo onere supplementare a causa del nuovo obbligo di autorizzazione introdotto per il trasferimento di ovuli (cfr. commento all’art. 56). Tuttavia, l’onere supplementare derivante dalla revisione è giustificato, poiché le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell’UE (cfr. commenti alla cifra V) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l’UE. Inoltre, servono a combattere efficacemente le epizoozie, mantenendo o migliorando così il livello di salute degli animali in Svizzera e riducendo i danni economici causati dall’insorgenza di focolai di epizoozie. Eventuali spese supplementari dell’USAV possono essere compensate internamente nel quadro del bilancio esistente.
2. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società
Il nuovo obbligo di identificazione dei camelidi del vecchio e nuovo mondo comporterà un certo onere supplementare per i detentori di animali. Tuttavia, questo è giustificato poiché l’identificazione serve a garantire la tracciabilità e quindi a prevenire la diffusione di un’eventuale epizoozia e a garantire la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Inoltre, nel caso di un eventuale focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa, la disposizione del sequestro rinforzato porterà a maggiori restrizioni per i detentori di animali, poiché oltre al movimento di animali, sarà limitato anche il movimento di merci e persone. Allo stesso modo, la limitazione dell’accesso ai boschi in caso di un focolaio di peste suina africana avrebbero in alcuni casi un impatto considerevole sui proprietari dei boschi e sulla popolazione circostante.
Tuttavia, le restrizioni sono considerate necessarie e proporzionate per mantenere un buon livello di salute animale in Svizzera e l’equivalenza con il diritto UE.
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sull’ambiente.
V. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con la nuova normativa UE in materia di salute animale in vista di mantenere l’equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. Un aggiornamento dell’allegato 11 dell’Accordo bilaterale agricolo è ancora in sospeso; a causa dell’attuale situazione politica (rottura dei negoziati