Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Art. 234 cpv. 1bis

L’infezione di un becco con Brucella ovis è stata finora dimostrata solo a livello sperimentale, ma non è mai stata rilevata in natura. Tuttavia, i becchi devono essere esaminati se sono tenuti insieme agli arieti che sono risultati positivi alla Brucella ovis.

Art. 236a

Il campo d’applicazione della paraturbercolosi viene esteso ai bisonti e ai camelidi.

Art. 238 cpv. 3 lett. b e 238a cpv. 1 lett. abis

I discendenti diretti di esemplari femmina affetti da paratubercolosi hanno un alto rischio di infettarsi con l’agente patogeno per via intrauterina o attraverso il latte o le feci che contengono l’agente patogeno. Questo è soprattutto il caso per gli ultimi discendenti prima della diagnosi, poiché in particolare il rischio di infezione intrauterina è maggiore quanto più la madre affetta da paratubercolosi è vicina alla fase clinica della malattia. I discendenti delle femmine contaminate nati negli ultimi 12 mesi sono quindi particolarmente predestinati a contrarre più tardi la paratubercolosi e anche ad espellere l’agente patogeno in misura elevata. Per questi discendenti le misure di cui agli articoli 238 capoverso 3 lettera b e 238a capoverso 1 lettera abis si applicano attualmente solo se si trovano ancora nell’effettivo, poiché lo scopo principale dei provvedimenti di lotta è quello di ridurre la pressione infettiva nell’azienda infetta. Può accadere che i discendenti delle femmine infette siano già stati trasferiti in un’altra azienda prima che il caso della malattia sia stato determinato. Per proteggere queste aziende, ha senso porre anche questi giovani animali sotto un divieto di trasferimento, isolarli e macellarli al più tardi all’età di 12 mesi. In questo modo, l’ulteriore diffusione dell’agente patogeno può essere impedita con uno dispendio relativamente esiguo.

Art. 239a cpv. 1 e 2

Le specie ricettive alla febbre catarrale ovina e la malattia emorragica epizootica sono estese a tutti gli artiodattili ad eccezione dei suini (cpv.1). Cpv. 2: Esiste un gran numero di sierotipi di questo virus ed è necessario precisare quelli ai quali si applicano questi provvedimenti.

Titolo prima dell’art. 244a, art. 244a, art. 244b, art. 244c cpv. 1, frase introduttiva e art. 244d cpv. 1, 2 lett. abis e 3

Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell’encefalomielite venezuelana, sono riclassificate tra le epizoozie da sorvegliare (cfr. commento all’art. 5). Il titolo che precede l’articolo e le disposizioni sulle encefalomieliti equine devono quindi essere adattati di conseguenza.

Art. 253 cpv. 1 lett. c, art. 271 cpv. 2 lett. b, art. 273 cpv. 2 lett. b e art. 274e cpv. 2

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.

Art. 255 cpv. 1, frase introduttiva

A seguito dell’inclusione della micoplasmosi, un’epizooza del pollame, e dell’infezione da S. pullorum, S. gallinarum o S. arizonae come «epizoozia da sorvegliare», è necessario un adattamento della disposizione.