Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Art. 90a

Le regolamentazioni per il movimento di merci nella zona di protezione si applica alle aziende situate nella zona di protezione ma in cui non è stato rilevato alcun caso di epizoozia.

Art. 92 cpv. 2 lett. a

Viene apportato un adeguamento a seguito della modifica dell’articolo 80.

Art. 93 cpv. 2

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.

Art. 94 cpv. 5

Le misure nelle zone cuscinetto secondo l’articolo 88a possono – analogamente a quelle nella zona di sorveglianza – essere revocate al più presto quando possono essere revocate anche le misure nella zona di protezione interessata.

Art. 94a

Questa disposizione stabilisce ora le prescrizioni generali per la reintroduzione di animali in un’azienda i cui animali hanno dovuto essere uccisi a causa di un’epizoozia altamente contagiosa.

Art. 99 cpv. 1

Oltre agli artiodattili, anche i proboscidati sono ricettivi all’afta epizootica. L’articolo 99 capoverso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza.

Art. 100

Poiché il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni viene trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici (cfr. commento all’art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2bis), ciò non deve essere più prescritto esplicitamente per l’afta epizootica. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere stralciati. Il capoverso 2 può anche essere stralciato, poiché l’elenco degli animali sospetti di contaminazione è incompleto.

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.

Titolo prima dell’art. 104 e art. 104

Per la pleuropolmonite contagiosa dei caprini vengono definiti gli animali ricettivi e il periodo d’incubazione. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).