Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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Art. 274h
Viene creata la regolamentazione legale per la gestione del sistema d’informazione «Apinella» e il relativo trattamento dei dati personali da parte dell’USAV. Apinella è usata per il riconoscimento precoce dell’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) di colonie di api. L’utilizzo di Apinella è volontario per gli apicoltori. Tuttavia, coloro che decidono di usarlo sono obbligati a controllare le loro colonie per individuare un’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare ogni due settimane durante il semestre estivo e a registrare i risultati del controllo (dati non degni di particolare protezione) nel sistema d’informazione (cpv. 2). Se si trovano piccoli coleotteri dell’alveare in una o più colonie di api, l’apicoltore deve notificarlo immediatamente all’ispettore degli apiari competente in base all’articolo 11 capoverso 2 LFE e all’articolo 61 capoverso 3 OFE. I diritti di accesso degli apicoltori sono limitati ai loro dati; l’USAV ha accesso a tutti i dati registrati (cpv. 3).
Art. 277
Adeguamento redazionale: il «laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci» viene sostituito da «Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI)».
Titolo prima dell’art. 279a e art. 279a‒279e
Tre epizoozie degli animali acquatici sono state inserite nell’OFE come epizoozie altamente contagiose (cfr. commento all’art. 2 lett. q–s). Gli articoli 279a-279e disciplinano le specie animali ricettive a queste epizoozie, la diagnosi e le condizioni di reintroduzione di animali dell’azienda di acquacoltura interessata in caso di epizoozia. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Titolo prima dell’art. 288, art. 288, art. 289 cpv. 1 e art. 290
Lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi, inclusa ora nell’OFE come «epizoozia da sorvegliare», deve essere soggetta alle stesse prescrizioni della peste dei gamberi.
Art. 291a cpv. 1 lett. g e h
La lettera g viene integrata nel campo d’applicazione della tubercolosi con Mycobacterium caprae e Mycobacterium tuberculosis; la lettera h riprende l’attuale denominazione comune per i colibatteri.
Art. 301a cpv. 1 lett. i
A causa della modifica degli articoli 51 capoverso 3, 54, 55 capoverso 1 e 55a capoverso 1 (aggiunta di laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme) nonché degli articoli 56 e 58a (aggiunta di unità di raccolta di embrioni e di unità di produzione di embrioni), l’elenco dei compiti del veterinario cantonale è completato di conseguenza.
III. Modifica di un altro atto normativo
Nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione (RS 510.620), l’identificatore 155 deve essere cancellato, poiché le epizoozie soggette a notifica non sono in senso stretto dei geodati di base di diritto federale.