Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Art. 4 lett. hbis e q

La modifica della lettera hbisè necessaria perché le altre encefalomieliti equine sono ora «epizoozie da sorvegliare» (cfr. commento all’art. 5). Lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi (lett. q), che colpisce i crostacei, è ora inclusa come «epizoozia da combattere».

Art. 5 lett. a, abis, f‒gbis, m, o‒q, w e y

Nelle nuove epizoozie da sorvegliare sono inserite le seguenti epizoozie del pollame: la micoplasmosi e l’infezione da S. Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae (lett. a e abis), l’infezione da virus Ebola delle scimmie (lett. f), la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione dei bovini, bufali e bisonti (lett. g), l’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans degli urodeli (lett. gbis), la surra degli equidi e degli artiodattili (lett. o), la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi (lett. q) e l’infezione da herpesvirus della carpa koi (lett. w).

Vengono stralciate dall’OFE le seguenti epizoozie: yersinioni (attuale lett. f), carbonchio sintomatico (attuale lett. o), malattia di Teschen (attuale lett. p), gastroenterite trasmissibile (attuale lett. q), viremia primaverile della carpa (attuale lett. w) e criptosporidiosi (lett. y), poiché sono diventate meno importanti o i detentori di animali possono proteggere il loro effettivo con la vaccinazione o una buona igiene aziendale.

Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell’encefalomielite venezuelana (lett. m) [cfr. commento all’art. 4], e la febbre del Nilo occidentale (lett. p) rientrano nuovamente nelle epizoozie da sorvegliare.

Art. 6 lett. r‒t, vbis e vter

Le definizioni di «animale sospetto» e «animale infetto» (lett. r e s) sono adeguate al nuovo diritto UE. Un risultato positivo di un metodo diagnostico riconosciuto senza segni clinici o un nesso epidemiologico non è ancora un caso confermato, ma solo un animale sospetto. Un animale infetto è diagnosticato in due casi: da un lato, se viene messo in evidenza l’agente patogeno di un’epizoozia o un antigene o un acido nucleico specifico per esso (n. 1), dall’altro lato, se sulla base di diversi fattori deve essere ritenuto un caso di epizoozia (n. 2). La «messa in evidenza indiretta», come definita al numero 2, si ha quando nell’animale sono presenti anticorpi contro l’agente patogeno in questione o quando nell’animale si verifica un’altra reazione immunologica. La messa in evidenza indiretta deve essere fornita mediante un risultato di laboratorio positivo. Agli «animali a unghia fessa» (lett. t) vanno aggiunti «bisonti» e «camelidi del vecchio mondo» e alle lettere vbise vterdevono essere definiti i termini di «api» e «bombi».

Art. 10, rubrica nonché art. 11, 11a e 12

Attualmente i camelidi del vecchio e nuovo mondo non devono essere contrassegnati. Tuttavia, poiché la nuova normativa UE in materia di salute animale prevede l’identificazione di questi animali, una disposizione corrispondente deve essere inclusa nell’OFE. In futuro, tutti i camelidi del vecchio e nuovo mondo appena nati dovranno quindi essere identificati entro 30 giorni dalla nascita (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. c). Come per gli equidi, l’identificazione deve essere effettuata mediante un microchip impiantato da un veterinario o da una persona con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. Come per ogni identificazione che avviene tramite microchip, possono essere impiegati solo microchip provenienti dalla Svizzera (art. 11 cpv. 2 e 3).