Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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Art. 49 cpv. 1
In futuro l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) non sarà più l’unico laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie altamente contagiose (cfr. commento all’art. 80). L’articolo 49 capoverso 1 deve pertanto essere adeguato.
Titolo prima dell’art. 50 e dell’art. 56
La sezione sull’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni regolamenta ora anche il trasferimento di ovuli. I titoli prima degli articoli 50 e 56 devono pertanto essere adeguati di conseguenza.
Art. 51 cpv. 3, art. 53, 54, art. 55 cpv. 1 e 1bis lett. b e art. 55a cpv. 1
L’obbligo di autorizzazione deve essere esteso ai laboratori di separazione e ad altri impianti di trasformazione del seme (art. 51 cpv. 3 e art. 55a cpv. 1). Queste strutture specializzate trasformano il seme o lo smistano in base al sesso e devono in futuro quindi anche soddisfare i requisiti per le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme (art. 54). Inoltre, in futuro, un obbligo di registrazione si applicherà anche alla trasformazione del seme (art. 55 cpv. 1).
Art. 56 e art. 58a
Le prescrizioni dell’articolo 56 sul trasferimento di embrioni si applicano ora anche al trasferimento di ovuli (art. 56 cpv. 1). Il termine «unità» in relazione al trasferimento di embrioni e ovuli corrisponde alla terminologia in uso a livello internazionale.
Art. 66 cpv. 3 e art. 71 cpv. 4 lett. a
Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.
Art. 76a, rubrica e art. 76b
Poiché lʼarticolo 76a non è più lʼunico articolo della sezione dedicato al programma nazionale di sorveglianza, in futuro necessita di una rubrica.
L’articolo 76a capoverso 1 prevede che l’effettivo di animali svizzero sia sorvegliato mediante un programma nazionale di sorveglianza. I costi, che ammontano a ben 6,5 milioni all’anno, sono generalmente a carico dei Cantoni (cfr. art. 31 cpv. 1 LFE). Come indennità viene loro versato il ricavato della tassa di macellazione (art. 56a cpv. 3 e art. 57a cpv. 1 LFE), che ogni anno ammonta a circa 2,7 milioni.
Secondo l’articolo 57a capoverso 2 LFE, il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali l’indennità è ripartita tra i singoli Cantoni e determina la procedura di pagamento. Sulla base di questa disposizione, il nuovo articolo 76b stabilisce che l’indennità dei singoli Cantoni si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza che vengono controllate nellʼambito del programma specifico (cpv. 1). L’USAV non distribuisce direttamente l’indennità ai Cantoni, ma lo trasferisce all’Ufficio di gestione dei veterinari della Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS). Quest’ultimo paga le fatture per il prelievo e l’esame di campioni raccolti in un luogo centralizzato da effettivi di diversi Cantoni, ad esempio in un macello o in un centro di smaltimento (cpv. 2). Dato che l’indennità non è sufficiente per liquidare tutti i crediti, la SVS fattura ai Cantoni il credito residuo