Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Art. 182

A seguito della nuova definizione di «animale infetto» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) non è necessaria. L’articolo 182 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione.

Titolo prima dell’art. 186, art. 186 e art. 189 cpv. 1

Le disposizioni sulle infezioni veneree dei bovini sono estese ai bufali e ai bisonti.

Art. 189a cpv. 2

A seguito della nuova definizione di «animale infetto» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi della besnoitiosi non è necessaria. La rubrica viene modificata in «campo d’applicazione».

Art. 190 e art. 194 cpv. 2 lett. b

I sierotipi che causano un’infezione da brucellosi negli ovini e nei caprini vengono integrati con «Brucella abortus» e «Brucella suis». Inoltre, il periodo di incubazione è esteso da 120 a 180 giorni. Di conseguenza, viene esteso anche il periodo che intercorre tra due analisi con risultato negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 196, rubrica e cpv. 2

A seguito della nuova definizione di «animale infetto o [sospetto]» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi dell’agalassia contagiosa non è necessaria. Di conseguenza viene modificata la rubrica in «campo d’applicazione».

Titolo prima dell’art. 204, art. 204 cpv. 1, art. 205 e art. 206 cpv. 3

Poiché la morva è ora classificata come epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all’art. 2 lett. lbise art. 113–115), essa deve essere eliminata dalle disposizioni sulle epizoozie equine da eradicare.

Art. 207

I sierotipi che causano un’infezione da brucellosi nei suini vengono integrati con «Brucella abortus» e «Brucella suis» (cpv. 1). A causa della nuova definizione di «animale infetto [sospetto]» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi per la brucellosi nei suini non è necessaria, per cui il capoverso 2 viene cancellato e il titolo della rubrica viene modificato in «Campo d’applicazione».

Art. 212

Integrazione della disposizione con lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi.

Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva

Il capoverso 4 non riguarda il caso di sospetto effettivo, ma il «sospetto di contagio» ai sensi dell’articolo 6 lettera q. La frase introduttiva dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.