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Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 13 pagine
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Codice delle obbligazioni «%ASFF_YYYY_ID»
5. Codice penale8
Art. 327a titolo marginale, frase introduttiva e lett. e
Violazione degli obblighi del diritto delle obbligazioni
e del diritto societario sulla tenuta di informazioni
Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o la seguente documentazione oppure viola gli obblighi imposti al riguardo dalla legge:
e. nel caso di un trust, la documentazione sulle persone di cui all’articolo 529j CO.
6. Legge federale del 14 dicembre 19909 sull’imposta federale diretta
Art. 10a Trust
1 Il reddito di un trust è aggiunto a quello del disponente se questo non si è privato definitivamente dei beni in trust.
2 Il reddito di un trust è aggiunto proporzionalmente a quello dei beneficiari se:
a. il disponente si è privato definitivamente dei beni in trust; e
b. i beneficiari hanno diritto alle prestazioni derivanti dai beni in trust.
3 Negli altri casi il trust è imponibile come una fondazione. È assoggettato illimitatamente se almeno un beneficiario è imponibile in Svizzera in virtù della sua appartenenza personale. Il suo assoggettamento illimitato non si estende ai beneficiari senza appartenenza personale alla Svizzera. Qualora non sia possibile determinare i beneficiari, il trust è assoggettato illimitatamente se il disponente è imponibile in Svizzera in virtù della sua appartenenza personale o lo era al momento del decesso.
4 Se, in base alla convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, il trust di cui al capoverso 3 è residente all’estero, il suo reddito è aggiunto a quello del disponente.
Art. 24 lett. a
Non sottostanno all’imposta sul reddito:
a. l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale; in caso di fondazioni e trust, l’esistenza di un’eredità, un legato o una donazione dipende dallo spirito di liberalità della persona a cui sono stati attribuiti previamente a fini fiscali i beni elargiti;