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Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 13 pagine

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Codice delle obbligazioni «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 529v

F. Procedura1 Se sussistono fondati dubbi sulla portata dei diritti e degli obblighi del I: Provvedimenti disponente, del trustee o del guardiano, ognuno di loro può chiedere al giudiziali

giudice di verificare la conformità di un atto previsto con l’atto di trust e con la legge.

2 Su richiesta del disponente che si è riservato tale diritto nelle disposizioni dell’atto di trust, di un trustee, di un guardiano o di un beneficiario, il giudice può adeguare le disposizioni dell’atto di trust od ordinare lo scioglimento del trust, sempreché ciò sia necessario per motivi oggettivamente fondati e non pregiudichi i diritti dei beneficiari o di terzi.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 529b capoverso 2 e 529u capoversi 2 e 3, il disponente, il trustee, il guardiano e i beneficiari sono previamente invitati a pronunciarsi. Se non sono stati ancora identificati tutti i beneficiari, la loro identificazione si rivela straordinariamente complessa o per un altro motivo non possono essere invitati a pronunciarsi entro un termine adeguato, il giudice può incaricare un rappresentante comune di tutelare i loro interessi. Le decisioni del giudice sono vincolanti per il disponente, il trustee, il guardiano e i beneficiari.

Art. 529w

II. Giurisdizione1 Una clausola arbitrale nelle disposizioni dell’atto di trust è vincolante arbitrale

per il disponente, i trustee, i guardiani e i beneficiari.

2 Le disposizioni dell’atto di trust possono prevedere che il tribunale arbitrale sia competente anche nei casi previsti agli articoli 529b capoverso 2, 529s capoversi 2 e 3 nonché 529v.

3 Il tribunale arbitrale applica l’articolo 529v capoverso 3.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.