Progetto

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Codice delle obbligazioni «%ASFF_YYYY_ID»

5 Il trust diviene efficace quando il trustee ha acconsentito per scritto alla sua nomina e ha acquisito i beni destinati al trust.

6 Sono fatte salve le disposizioni legali per la protezione dei creditori, del coniuge o del partner registrato nonché degli eredi del disponente.

Art. 529c

III. Designazione1 L’atto di trust designa il o i beneficiari per nome o in virtù di un vindei beneficiari o

delle categorie di colo speciale con il disponente o con un’altra persona o in base ad altri beneficiari criteri che permettono di definire la qualità di beneficiario nel momento

dell’erogazione di una prestazione.

2 Il trustee non può essere l’unico beneficiario.

Art. 529d

IV. Prestazioni1 L’atto di trust conferisce ai beneficiari diritti a prestazioni o semplici

aspettative sottoposte alla discrezione del trustee.

2 Il diritto dei beneficiari alle prestazioni può essere sottoposto a condizioni e termini. Salvo disposizione contraria dell’atto di trust, tale diritto può essere ceduto; ma non può essere trasmesso per successione.

3 L’aspettativa di un beneficiario non può essere né ceduta né trasmessa per successione.

4 Un beneficiario può rinunciare in ogni momento, mediante dichiarazione scritta al trustee, ai diritti e alle aspettative che gli sono conferiti dal trust.

Art. 529e

V. Facoltà del1 L’atto di trust può conferire al disponente in particolare le seguenti disponente

facoltà:

1. revocare o sciogliere il trust;

2. sottoporre al suo consenso determinati atti del trustee;

3. chiedere al trustee i conti del trust e ordinarne la revisione;

4. sostituire il trustee o designarne il successore;

5. designare uno o più guardiani, sostituirli o designarne i successori.

2 Il disponente esercita di persona le facoltà che gli sono conferite dall’atto di trust o dalla legge. È esclusa ogni rappresentanza.

Art. 529f

VI. Facoltà del1 L’atto di trust può conferire in tutto o in parte a uno o più guardiani le guardiano

facoltà di cui all’articolo 529e. Un trustee non può essere guardiano. Il guardiano può revocare il trust soltanto durante la vita del disponente.