Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/39: Legge federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni · 18 pagine
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A livello di imposta federale diretta, le deduzioni per i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) e dell’assicurazione non obbligatoria contro gli infor- tuni sarebbero dunque i seguenti.
• Coniugi: 6000 franchi
• Altre persone: 3000 franchi
• Deduzione supplementare per ogni figlio o ogni persona bisognosa: 1200 franchi
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.4.1 Limitazione della deduzione ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie e dell’assicurazione non obbligatoria contro gli infor-
tuni
Nel tematizzare l’adeguamento della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi dei capitali a risparmio ci si chiede se tale deduzione, così com’è impostata, sia ancora attuale.9 Conforme- mente al messaggio del 25 maggio 198310 concernente la LIFD e la LAID (83.043), inizialmente la deduzione era finalizzata a promuovere la previdenza individuale attraverso il risparmio sotto forma di assicurazione e di depositi bancari. Essa doveva dunque permettere di garantire il rispetto della disposizione enunciata all’articolo 34quatercapoverso 6 della Costituzione federale11 (l’attuale art. 111 cpv. 4 Cost.) secondo cui, in collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà fondiaria.
L’incentivazione fiscale della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata per- mette di tenere conto di questo mandato costituzionale. Pertanto, la giustificazione iniziale della deduzione degli interessi dei capitali a risparmio e dei premi assicurativi è ormai obsoleta. A causa dei premi elevati dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è praticamente più possibile dedurre nel quadro dell’imposta federale diretta i versamenti, premi e contributi per l’assicurazione sovraobbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione sulla vita nonché gli interessi dei capitali a risparmio, in quanto i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure me- dico-sanitarie (assicurazione di base) spesso raggiungono già l’importo massimo deducibile. Di fatto, questa deduzione, almeno a livello federale, non riguarda altro che i premi dell’assicurazione di base e non consente più, così come è concepita attualmente, di promuovere il risparmio.12 Il Consiglio federale ritiene pertanto che la deduzione dei premi assicurativi dovrebbe essere ade- guata alla situazione reale. Pertanto, d’ora in poi dovrebbero essere deducibili soltanto i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni.
1.4.2 Rinuncia alla deduzione più elevata per i pensionati e le persone che non esercitano un’attività lucrativa
Bisognerebbe rinunciare alla deduzione più elevata per le persone assoggettate all’imposta che non pagano i contributi né al 1°, né al 2° pilastro, né al pilastro 3a, poiché i premi dell’assicura- zione di base che esse versano non sono più elevati di quelli versati dalle persone che esercitano un’attività lucrativa.
La deduzione supplementare prevista oggi all’articolo 33 capoverso 1bislettera a LIFD per i contri- buenti che non versano i contributi né al 1°, né al 2° pilastro, né al pilastro 3a aumenta i proventi della sostanza esenti da imposta per le persone interessate, soprattutto per i pensionati. Se la de- duzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera g venisse innalzata e continuasse a crescere di pari passo con i premi dell’assicurazione contro le malattie, l’articolazione dinamica del capo-
9 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, art. 33 N 137 seg.; cfr. anche DTF 131 I 205 consid. 5.3.
10 Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, FF 1983 III 1, in particolare pag. 61.
11 RS 101
12 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, art. 33 N 137 seg.; cfr. anche DTF 131 I 205 consid. 5.3.