Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/39: Legge federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni · 18 pagine
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verso 1bislettera a con il capoverso 1 lettera g avrebbe come conseguenza che i redditi della so- stanza esenti da imposta dei pensionati nel quadro del pilastro 3b13 verrebbero aumentati conti- nuamente a seguito dell’adeguamento previsto della legge e delle altre modifiche attese in futuro. Questo approccio non è sensato, tanto più che l’esenzione fiscale dei redditi della sostanza nel quadro del pilastro 3b rappresenta comunque un’anomalia.
Già nel 1998, la commissione di esperti incaricata di esaminare il sistema svizzero dell’imposizione della famiglia proponeva nel suo rapporto14 di sopprimere la deduzione generale degli oneri assi- curativi e ammettere la deduzione delle spese effettive per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e per l’assicurazione contro gli infortuni.15
Nel 2003, il Parlamento ha deciso, nell’ambito del pacchetto fiscale 2001 (01.021), di ammettere la deduzione in forma forfettaria dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli, da introdursi all’articolo 33 capoverso 1 lettera g LIFD. Il forfait avrebbe dovuto essere calcolato separatamente per ciascun Cantone in funzione della media can- tonale dei premi. Il Consiglio federale avrebbe disciplinato i dettagli in un’ordinanza.16 Nel messag- gio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 200117, il Consiglio federale ribadiva che i versamenti per le assicurazioni sulla vita e gli interessi dei capitali a risparmio non avrebbero più dovuto essere deducibili. Il Governo spiegava inoltre che questa soluzione, inizialmente proposta quale incentivo al risparmio, non si giustificava più nel contesto attuale, considerate le possibilità offerte dal 2° pilastro e dal pilastro 3a, e che bisognerebbe ormai prevedere una deduzione per i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli in- fortuni. Per ragioni di praticabilità, secondo il Governo questa deduzione avrebbe dovuto essere forfettaria.18 Questo pacchetto di misure è però stato respinto nella votazione popolare del 16 mag- gio 2004.
Il Consiglio federale rinuncia a proporre una deduzione sotto forma di forfait come quella prevista nel summenzionato pacchetto fiscale. La via migliore da percorrere sembra essere stabilire un im- porto massimo unico per tutta la Svizzera, se si tiene conto delle differenze tra i premi nelle varie regioni e delle riduzioni dei premi.
1.4.3 Modifica anche della LAID
Alla luce dell’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni prescritta nell’articolo 129 Cost., è opportuno iscrivere la nuova impostazione della dedu- zione per i premi assicurativi anche nella LAID (art. 9 cpv. 2 lett. g LAID), al fine di considerare il mandato costituzionale di armonizzazione verticale e gli aspetti pratici. Il fatto di prevedere le stesse condizioni per la concessione della deduzione a livello federale e cantonale faciliterebbe la stesura della dichiarazione d’imposta e la tassazione. L’ammontare della deduzione dovrebbe con- tinuare ad essere fissato dai Cantoni.
1.4.4 Deduzione per i coniugi
La deduzione massima per i coniugi dovrebbe essere innalzata soltanto a 6000 franchi e non a 6100 franchi come richiesto nella mozione Grin. Questo importo è infatti il doppio della deduzione concessa agli altri contribuenti, come previsto inizialmente. Il non rispetto di tale principio nel diritto vigente – 3500 franchi per i coniugi e 1700 franchi per gli altri contribuenti – è riconducibile all’arro- tondamento degli importi nel quadro della compensazione della progressione a freddo. In caso di adeguamento della legge, è il valore dell’IPC al momento dell’entrata in vigore della nuova legge che fungerà da punto di partenza per la compensazione successiva della progressione a freddo. È pertanto giustificato che, nelle nuove disposizioni, la deduzione per i coniugi corrisponda di nuovo esattamente al doppio di quella accordata alle altre persone.
13 Il pilastro 3b comprende le forme di previdenza che non sono legate a un contratto con scadenza determinata. L’assicurato può pertanto farsi versare l’avere di previdenza o disdire il contratto praticamente in qualsiasi momento. Si tratta soprattutto di conti risparmio bancari.
14 Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, Berna 1998. Scaricabile in tedesco e francese da: www.estv.admin.ch > Politica fiscale Statistiche fiscali Pubblicazioni > Politica fiscale > Informazioni specifiche > Votazioni > Imposizione dei coniugi e della famiglia.
15 Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, Berna 1998, pag. 51.
16 Legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo, FF 2003 3896
17 FF 2001 2655
18 FF 2001 2761