Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 16 pagine
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L’UDC richiede che la verifica annunciata nel rapporto esplicativo dell’indennità forfettaria a favore della Confederazione e dei Cantoni basata sulle entrate della TTPCP non sfoci in un aumento dell’indennità stessa. Non bisogna cambiare destinazione ad altre risorse derivanti dalla TTPCP impiegandole per l’apparato amministrativo. Piuttosto va presa in esame una riduzione dell’indennità versata alla Confederazione. Analogamente, l’UDC respingerebbe un aumento dell’indennità per le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione.
3.4.8 Base legale per i rimorchi leggeri
Les Routiers Suisses lamenta la mancanza di una esplicita base legale per i rimorchi leggeri fino a 3,5 tonnellate esentati dall’obbligo della tassa. Questo aspetto non è espressamente disciplinato né nella legge né nell’ordinanza. Il campo di applicazione deve essere stabilito con maggiore precisione.
3.4.9 Road Pricing
Il Cantone SH sottolinea che il cambiamento di sistema non dovrebbe rappresentare un fatto compiuto per l’introduzione di un road pricing.
3.5 Pareri sulle disposizioni della LTTP
3.5.1 Art. 12b AP-LTTP / Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli esteri
Sei partecipanti considerano discutibile il fatto che il debito fiscale di un detentore di veicoli estero che ha scelto il servizio di un fornitore autorizzato si estingua solo con il pagamento della tassa all’UDSC23. In caso di mancato pagamento da parte del fornitore, il debitore fiscale finirebbe quindi per sostenere il rischio di perdita della Confederazione. Per motivi di parità di trattamento si invita a prevedere una possibilità di tutela per il gruppo di persone interessate. Les Routiers Suisses chiede inoltre che l’autorizzazione di un fornitore debba essere collegata ad adeguate garanzie di pagamento nei confronti della Confederazione.
3.5.2 Art. 14a cpv. 1 lett. e AP-LTTP / Numero d’identificazione delle imprese (IDI)
Il Cantone BE afferma che per quanto riguarda l’indicazione obbligatoria dell’IDI in occasione dell’ammissione alla circolazione l’articolo 71 dell’ordinanza del 27 ottobre 197624 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) è in contraddizione con l’articolo 14a AP-LTTP e che per determinati casi (p. es. clienti senza IDI e radiazioni) non è prevista alcuna regolamentazione. Nel quadro della procedura di ammissione alla circolazione è necessario garantire una procedura il più trasparente possibile.
Il Cantone BE chiede pertanto che il rapporto dell’articolo 14a capoverso 1 lettera e AP-LTTP con l’articolo 11 capoverso 2 lettera c e l’articolo 16 capoverso 5 della legge federale del 19 dicembre 195825 sulla circolazione stradale (LCStr) in combinato disposto con l’articolo 71 capoverso 1 lettera e OAC venga chiarito in merito al requisito dell’IDI. L’articolo 11 capoverso 2 lettera c e l’articolo 16 capoverso 5 LCStr andrebbero eventualmente adeguati nel quadro della presente revisione della LTTP.
In merito alla rilevazione dell’IDI, il Cantone BE segnala il necessario adeguamento delle applicazioni cantonali, al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) e alle interfacce di trasmissione. Il Cantone BE si aspetta dalla Confederazione, in particolare dall’USTRA, la tempestiva definizione dei necessari requisiti tecnici e funzionali dello scambio di dati, così come la creazione dei necessari presupposti in stretta collaborazione con i servizi cantonali d’immatricolazione.
23 UPSA, ASTAG, Les Routiers Suisses, USAM, auto-schweiz, SPEDLOGSWISS.
24 RS 741.51
25 RS 741.01