Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 16 pagine

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3.5.3 Art. 16 LTTP / Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

Il Cantone BL chiede di rinunciare all’abrogazione dell’attuale articolo 16 LTTP poiché altrimenti verrebbe meno l’assistenza amministrativa. La regolamentazione dell’assistenza amministrativa è disciplinata in misura insufficiente nell’AP-LE-UDSC poiché quest’ultimo prevede unicamente un aiuto spontaneo. In questo modo viene tolta alle autorità cantonali di perseguimento penale la possibilità di ottenere i dati dei movimenti dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

L’UPSA rileva che le informazioni registrate dai sistemi per la TTPCP sono una fonte importante per il controllo delle disposizioni in materia di tempo di lavoro e di riposo. Deve pertanto essere garantita la possibilità per gli organi d’esecuzione della polizia di accedere ai corrispondenti dati della TTPCP.

3.5.4 Art. 19abis AP-LTTP / Controlli per verificare il versamento della tassa

Il Cantone BE si chiede se nel quadro dei controlli del traffico pesante i Cantoni (Polizia) continueranno ad assumere compiti di controllo rispetto alla TTPCP. Il progetto assegna la competenza di controllo ed esecuzione esclusivamente all’UDSC. Qualora ci fossero dei compiti spettanti ai Cantoni, il progetto di legge andrebbe modificato di conseguenza. In caso contrario, andrebbero modificati gli accordi sulle prestazioni con l’Ufficio federale delle strade (USTRA) poiché al loro interno sono assegnati ai Cantoni compiti di controllo relativi alla TTPCP.

Nel caso in cui le polizie cantonali debbano continuare ad adempiere compiti di controllo, bisogna garantire l’accesso ai dati NETS o SET creando un’apposita base legale.

3.5.5 Art. 20/20a AP-LTTP / Sottrazione e messa in pericolo della tassa

Sei partecipanti ritengono che considerato l’attuale regime di controllo una pena pecuniaria fino al quintuplo dell’importo della tassa sia troppo bassa26. Per un viaggio attraverso la Svizzera, l’importo della tassa ammonterebbe a circa 300 franchi. Una corrispondente pena pecuniaria di 1500 franchi non avrebbe un sufficiente effetto deterrente. L’importo massimo deve pertanto essere nettamente innalzato.

3.5.6 Art. 20c AP-LTTP / Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Cinque partecipanti respingono il fatto che l’ammontare definitivo delle multe possa essere stabilito dall’UDSC27. Analogamente all’ordinanza del 16 gennaio 201928 concernente le multe disciplinari (OMD), le multe devono piuttosto essere stabilite dal Consiglio federale.

Per il Cantone LU non è concepibile che la mancata messa in funzione del sistema di rilevazione sia punita unicamente come inosservanza di prescrizioni d’ordine. Anche gli articoli 20 e 20a AP-LTTP coprirebbero la fattispecie di mancata messa in funzione del sistema. Viene pertanto proposto di abrogare senza sostituzione l’articolo 20c AP-LTTP e di riassumere le fattispecie indicate al suo interno nell’articolo 20 AP-LTTP.

La CCCS segnala che le previste multe disciplinari di 300 o 500 franchi per le infrazioni relative a strumenti o apparecchi contrasterebbero con la vigente legge del 18 marzo 201629 sulle multe disciplinari (LMD). L’articolo 1 capoverso 4 LMD sancisce che l’importo massimo di una multa disciplinare è pari a 300 franchi. Solo in caso di cumulo secondo l’articolo 5 capoverso 2 LMD sono possibili importi fino a 600 franchi.

26 PS, USS, ATA, Iniziativa delle Alpi, Greenpeace, PUSCH.

27 UPSA, ASTAG, USAM, auto-schweiz, SPEDLOGSWISS.

28 RS 314.11

29 RS 314.1