Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 20 pagine

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dell’autodisciplina e possibilità di scelta da parte delle imprese interessate, per esempio sotto forma di una clausola derogatoria (opting-out).

Art. 2 cpv. 2 (obbligo di rendicontazione)

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

5.3 Stima dei costi normativi (art. 3) Osservazioni generali

La stima dei costi normativi è accolta espressamente con favore da 21 partecipanti (AR, NE, VD, PVL,

AdC, UDC, CBD, GSRM, USI, USC, SSIC, FS, ASIPG, AGB, CVCI, eAVS/AI, eGov CH, FER, IHZ,

Raiffeisen), la maggior parte dei quali formula tuttavia alcune proposte di modifica. Sei partecipanti (BE, GE, SZ, TG, USS, Gewerbeverein) criticano o respingono la prevista stima dei costi normativi.

AR e NE caldeggiano la stima dei costi normativi poiché aumenta la trasparenza. Anche VD approva che gli effetti della regolamentazione sulle imprese siano quantificati e dichiarati, tuttavia auspica che le stime dei costi siano precisate e, quindi, diventino facilmente verificabili, altrimenti teme che diano adito a continue discussioni. Il PVL sottolinea che l’indicazione dei costi normativi costituisca una base importante della procedura legislativa, ma è necessario contrapporvi sempre anche i benefici (per la società e l’ambiente, ma anche per l’economia nazionale nel suo insieme). Inoltre, la stima dei costi normativi deve essere obbligatoria anche per i progetti di atti legislativi elaborati dal Parlamento stesso nel quadro di iniziative parlamentari. Di conseguenza deve essere modificata la legge sul Parlamento. Il PVL chiede inoltre di istituire un organo di controllo indipendente che verifichi l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) e le stime dei costi normativi. Altri 17 partecipanti (GE, PLR, GSRM,

costruzionesvizzera, EIT.swiss, CBD, USI, USC, FS, ASIPG, Swiss Banking, UBCS, AGB, CCIG,

CP, Forum PMI, Raiffeisen) auspicano la creazione di un organo di controllo indipendente (cfr. in proposito anche cap. 4.6). L’UDC desidera che le stime dei costi normativi siano presentate il più presto possibile, prima che un progetto di legge arrivi in Parlamento, che sia garantita l’attuazione del principio di precauzione e che siano considerati i rischi politici derivanti dall’applicazione di standard internazionali. Il CP rimarca che dalla stima dei costi normativi dovrebbe giungere il maggior contributo alla riduzione di tali costi.

La stima dei costi è invece criticata da SZ, secondo cui una valutazione qualitativa delle possibili ripercussioni di una regolamentazione è più opportuna di una quantificazione dei suoi costi, comunque difficile e imprecisa. Anche TG esprime una critica analoga, sostenendo che le stime dei costi sono inattendibili e causano più costi che benefici. Secondo BE, le misure ex ante corrispondono in gran parte alle Direttive AIR e potrebbero essere integrate a questo livello normativo, senza la necessità di creare una legge apposita. Anche l’USS è di parere contrario, poiché le stime dei costi normativi sollevano grossi interrogativi sul piano metodologico e rallentano il processo legislativo. Il Gewerbeverein esprime dubbi in merito all’efficacia della stima dei costi, in quanto è discutibile che contribuisca allo sgravio delle imprese, mentre rischia di appesantire l’apparato burocratico. AG avanza un’argomentazione ambivalente: se da un lato è difficile quantificare in modo attendibile l’impatto della regolamentazione, quindi non si devono nutrire eccessive aspettative al riguardo, dall’altro la stima dei costi potrebbe favorire una maggiore qualità legislativa. Tuttavia occorre sempre ponderare costi e benefici, poiché la sola stima dei costi è poco significativa.

Art. 3 cpv. 1 (competenza)

Il PLR critica aspramente il fatto che la stima dei costi normativi competa all’unità dell’Amministrazione federale responsabile dell’emanazione dell’atto normativo. La SSO auspica una modifica dell’articolo 3 capoverso 1 come segue: «Le unità competenti dell’Amministrazione federale consultano le associazioni di imprese interessate ai fini della stima dei costi normativi.» Kellerhals Carrard e SVC propongono di formulare la legge in modo che rimanga possibile una soluzione interna così come una esterna per la stima dei costi.