Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 5 cpv. 1 (senso e scopo degli studi settoriali)
NE è dichiaratamente a favore della verifica dell’economicità del diritto in vigore.
Art. 5 cpv. 2 (proposte tematiche da parte dei dipartimenti)
L’USI chiede di iscrivere nella legge che, oltre ai dipartimenti, anche le associazioni economiche possano proporre temi da trattare negli studi settoriali al Consiglio federale.
Art. 5 cpv. 3 (proposte tematiche da parte dei Cantoni)
In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.
Art. 5 cpv. 4 (scelta e numero degli studi settoriali per ogni anno)
FR, LU, ZH e il PEV sollevano critiche in merito al numero stabilito di tre-cinque temi l’anno. FR, LU e ZH propongono di non precisare il numero. Secondo FR, gli studi dovrebbero svolgersi in un’ottica flessibile e mirata. Anche LU esorta a seguire un approccio orientato alle esigenze, basando la scelta dei temi sul rapporto costi-benefici o sull’atteso potenziale di sgravio. ZH raccomanda, sulla scorta delle proprie esperienze, che si svolgano «non troppi» studi settoriali. Il PEV è propenso a definire il numero, pur riducendolo: «Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da tre a cinque uno a tre temi; la scelta avviene nell’ambito della definizione degli obiettivi annuali.»
OW auspica invece la seguente modifica del capoverso 4: «Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da tre a cinque temi; la scelta avviene nell’ambito della definizione degli obiettivi annuali. È imperativo riprendere da uno a due temi proposti dai Cantoni. I temi scelti devono essere complessivamente motivati.»
Art. 6 cpv. 1 (competenza)
ZG propone una modifica in merito alla competenza. Gli studi settoriali non devono competere al Dipartimento responsabile del rispettivo tema, che potrebbe avere interessi propri e non essere indipendente, bensì a un organo distinto e indipendente.
Art. 6 cpv. 2 (esecuzione)
Il PLR è favorevole al fatto che gli studi settoriali debbano essere affidati in linea di principio all’esterno dell’Amministrazione, mentre GSRM, FS e AGB sollevano critiche al riguardo. Sostengono infatti che gli studi condotti all’interno possono avere un migliore rapporto costi-benefici, purché si disponga delle capacità e delle conoscenze necessarie. OW approva l’esternalizzazione degli studi, ma auspica la seguente modifica: «Gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all’Amministrazione. I titolari del mandato devono esservi indicati per nome. La necessità di condurre uno studio internamente deve essere motivata al Consiglio federale.»
Art. 6 cpv. 3, 4 e 5 (ulteriore procedura, pubblicazione e metodologia)
In merito a questi capoversi non sono state formulate osservazioni specifiche.
5.6 Rapporto del Consiglio federale (art. 7) Osservazioni generali
L’USC sottolinea l’importanza dell’osservazione ex post dei costi normativi e del rapporto del Consiglio federale per riconoscere che i costi stanno «andando fuori controllo» e che in un determinato ambito occorre adottare correttivi.