Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 20 pagine
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organo di controllo indipendente. L’argomento principale a favore di un tale organo è l’indipendenza delle analisi che può quindi evitare conflitti di interessi. Le critiche riguardano il fatto che l’unità dell’Amministrazione federale cui compete l’elaborazione dell’atto legislativo svolga le analisi concernenti sia la stima dei costi normativi sia, più in generale, l’impatto della regolamentazione. Un organo di controllo consente di migliorare la qualità e la completezza delle analisi dell’impatto e di garantire che esse considerino il punto di vista delle imprese e del mercato. L’istituzione di un organo di controllo indipendente riscuote un consenso ancora maggiore in relazione all’introduzione di un freno alla regolamentazione (attuazione della mozione 16.3360 del Gruppo liberale radicale).
Cinque partecipanti (ZG, SVC, IHZ, Kellerhals Carrard, Forum PMI) chiedono di iscrivere nella legge un «obiettivo di riduzione dei costi normativi». Alcuni partecipanti auspicano l’adozione di strumenti aggiuntivi, tra cui le clausole sunset (UDC, EIT.swiss, ASIPG, Swissmechanic), la regola one-in, one out per compensare l'introduzione di nuove regole che comportano oneri per gli operatori economici con altre misure di segno opposto (OW) o la zero-based regulation (Swissmechanic).
5 Pareri sulle singole disposizioni
Considerando il numero elevato di pareri pervenuti, non è possibile esporre dettagliatamente ogni singola proposta con le relative argomentazioni. Per una maggiore chiarezza, di seguito sono riportate le principali osservazioni e le critiche sollevate nei confronti del progetto di legge. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati sulla piattaforma di pubblicazione della Confederazione.
5.1 Principi di regolamentazione (art. 1) Osservazioni generali
Sei partecipanti (USI, ASIPG, Swissmechanic, Gewerbeverein, Raiffeisen, Swissdec) si dichiarano
espressamente a favore dei principi di regolamentazione. GE obietta che non siano considerate le ripercussioni su altri attori economici (p. es. i consumatori). TG e la SKS propongono di stralciare l’articolo 1. TG reputa che i principi generali della legislazione e di una buona regolamentazione non debbano essere oggetto di una legge sullo sgravio delle imprese. Secondo la SKS, l’articolo è inutile se altri atti legislativi hanno comunque la priorità e, in caso contrario, dà adito a un’incertezza del diritto.
Art. 1 cpv. 1 (principi)
Il PVL è favorevole al principio secondo cui, nell’elaborare una regolamentazione, la scelta deve ricadere sull’alternativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici (lett. a), ma occorre precisare che è inteso il rapporto «per ambiente, società ed economia» (come menzionato nel rapporto esplicativo). Anche il PEV auspica la stessa precisazione. La Società svizzera odontoiatri (SSO) desidera invece integrare nella lettera a che la necessità di una regolamentazione deve essere sempre verificata a priori. Inoltre propone di modificare la lettera b come segue: «Nel determinare i costi normativi previsti devono essere consultate le associazioni di imprese interessate». GastroSuisse accoglie con favore l’obiettivo di evitare oneri eccessivi per le PMI rispetto alle grandi imprese (lett. b). Anche il Coordinamento delle banche domestiche (CBD) reputa giusto il principio della proporzionalità nella concezione della regolamentazione (lett. b). AG approva che gli atti legislativi debbano stimolare l’innovazione, essere concepiti in modo neutro dal punto di vista della tecnologia e per quanto attiene alla concorrenza e formulati in modo comprensibile (lett. c, d ed e). Anche GastroSuisse è espressamente a favore della lettera d (principi della neutralità concorrenziale). La SSO auspica la seguente precisazione della lettera d: «La considerazione delle dimensioni dell’impresa non costituisce una distorsione della concorrenza». Kellerhals Carrard e SVC desiderano modificare la lettera e come segue: «gli atti legislativi devono essere formulati in modo chiaro, comprensibile e adeguato ai destinatari e, per quanto possibile, concepiti come leggi quadro o di principio». Secondo LU, invece, è possibile abbreviare i principi di regolamentazione che sono di carattere generale (tra l’altro la lett. e). AG propone di aggiungere all’articolo 1 capoverso 1 una lettera f dove è precisato che il numero di punti di contatto tra imprese e autorità deve essere il più possibile limitato (in analogia con l’art. 1 cpv. 2 lett. a; il principio non deve riguardare soltanto l’esecuzione degli atti legislativi).