Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 20 pagine
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Art. 3 cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 4 (definizione e procedimento)
In merito a questi capoversi non sono state formulate osservazioni specifiche.
Art. 3 cpv. 5 (documentazione)
Secondo GE, per valutare l’efficacia di una regolamentazione occorre considerarne il beneficio sistematicamente, non solo «ove possibile» come formulato nel capoverso 5.
Art. 3 cpv. 6 e cpv. 7 (aggiornamento e metodologia)
In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.
5.4 Monitoraggio (art. 4)
AdC, UDC, USI e ASIPG sono dichiaratamente favorevoli al monitoraggio dei costi normativi. L’UDC propone che la possibilità di evitare una regolamentazione rivesta un peso sostanzialmente maggiore rispetto ad altri aspetti nel quadro del monitoraggio.
FR non è fondamentalmente contrario a un monitoraggio, tuttavia esorta a considerare che debba essere attuato in modo flessibile e mirato, senza causare oneri aggiuntivi. Kellerhals Carrard e SVC propongono di formulare l’articolo 4 così da lasciare possibile una soluzione interna o esterna.
AI auspica invece che l’articolo 4 sia stralciato, sostenendo che un monitoraggio non è opportuno poiché i costi normativi sono difficilmente quantificabili, di conseguenza il valore informativo del
monitoraggio è limitato. Anche BE, TG e il Gewerbeverein dubitano della sua utilità e credono
piuttosto che causerà un onere amministrativo elevato all’Amministrazione federale.
5.5 Studi settoriali (art. 5 e art. 6) Osservazioni generali
Dodici partecipanti alla consultazione (NE, VS, PEV, PLR, AdC, UDC, GastroSuisse, SSIC, ASIPG, suissetec, CVCI, Raiffeisen) accolgono espressamente con favore gli studi settoriali, mentre sei partecipanti (BE, GE, TG, Swissmechanic, Gewerbeverein, SKS) sono critici o, addirittura contrari.
Il PLR e costruzionesvizzera chiedono che la verifica e l’abrogazione di regolamentazioni inutili e, talora, contraddittorie, debbano essere rese vincolanti. Anche secondo l’UDC l’obiettivo degli studi settoriali deve essere la riduzione della densità normativa, in particolare evitando di recepire di fatto automaticamente le norme internazionali, il che produce un maggior aggravio per le imprese. La SSIC ritiene che gli studi settoriali costituiscano un aspetto particolarmente importante della legge e dovrebbero occuparsi soprattutto di valutare le regolamentazioni attuali e di trarne le debite conseguenze. L’ASIPG rimarca che non sono ancora precisati i criteri di aggiudicazione degli studi settoriali, che devono essere messi a concorso pubblicamente, ma seguendo una procedura semplificata, quindi indipendentemente dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub). Anche qui è necessario lasciar agire la concorrenza nella scelta dei metodi e delle procedure.
AG avanza ancora un’argomentazione ambivalente: gli studi settoriali possono sì creare una maggiore trasparenza, d’altro canto il Consiglio federale ha già presentato a più riprese esaurienti rapporti in materia di costi normativi, di conseguenza l’utilità di ulteriori rapporti è discutibile. GE deplora che gli studi non contemplino una valutazione completa dei costi e dei benefici per l’intera economia. BE, TG e il Gewerbeverein temono che, in ultima istanza, l’onere sia maggiore del beneficio, così come per il monitoraggio. La SKS è di analogo parere, quindi dubita dell’utilità di svolgere studi settoriali annuali. A questa critica aderisce anche Swissmechanic, secondo cui i previsti studi settoriali ex post non dovrebbero limitarsi a creare lavoro all’Amministrazione federale, bensì contribuire realmente ad aggiornare e snellire leggi e ordinanze. Inoltre, le misure devono essere attuate utilizzando le risorse a disposizione o parte di esse, al fine di evitare un «inefficiente appesantimento» dell’Amministrazione.