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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

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2Informa i detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi sono al di sopra del valore di segnalazione.

Art. 36c Misure in caso di ripetuto superamento del valore di azione

1I detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi superano due volte i valori di azione nell’arco di tre anni vengono informati al riguardo dall’autorità cantonale competente e devono, a proprie spese:

a. chiarire le cause dell’uso maggiorato di antibiotici; e

b. redigere per iscritto e attuare un piano di misure per ridurre l’uso di antibiotici.

2A tale scopo, i detentori di animali da reddito consultano un veterinario o un servizio sanitario animale.

Art. 36d Ulteriori misure

1Se dopo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 36c i dati comparativi superano nuovamente il valore di azione nell’arco dei due anni successivi, l’autorità cantonale competente ordina a spese del destinatario le misure necessarie per ridurre l’uso di antibiotici, in particolare:

a. nei confronti dei detentori di animali da reddito:

1. la consultazione di un determinato veterinario o servizio sanitario animale, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure di cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b;

2. le condizioni per la detenzione di animali da reddito, in particolare riguardo ad alimentazione, igiene, ingrasso, densità di occupazione, dotazione ed equipaggiamento delle stalle e altre misure profilattiche;

3. la condizione che gli antibiotici per una determinata durata possano essere utilizzati solo per il tramite di un veterinario;

4. la frequentazione di corsi di formazione continua;

b. nei confronti degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie:

1. la consultazione di un esperto, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure di cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b;

2. la frequentazione di corsi di formazione continua;

3. la limitazione dell’acquisto e della dispensazione di antibiotici;

4. il ritiro dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio.

Art. 37 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: