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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 2)
Titolo dell’allegato
Condizioni per la prescrizione e la dispensazione di medicamenti veterinari nell’ambito di una convenzione Mvet
N. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2
1In occasione della visita all’azienda, il veterinario che ha stipulato una convenzione Mvet, deve esaminare e documentare per scritto per ogni specie animale:
d. le registrazioni relative all’utilizzazione di medicamenti veterinari e il deposito di medicamenti veterinari dispensati nell’ambito della convenzione Mvet.
2Almeno ogni due anni deve controllare l’utilizzazione corretta, in particolare la qualità dell’anestesia e la sicurezza di utilizzazione dei medicamenti veterinari di cui all’articolo 8 capoverso 2, se essi sono utilizzati per la castrazione dei suinetti.
N. 2 cpv. 1 e 2
1 Il veterinario dell’effettivo svolge, in base alla categoria aziendale, il seguente numero di visite all’anno: