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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

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1. Ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA12

Art. 49 lett. d

Sono considerati medicinali:

d. i medicamenti pronti per l’uso non omologati ai sensi degli articoli 48 e 49 capoversi 1–4 dell’ordinanza del 14 novembre 201813 sull’autorizzazione dei medicamenti come pure ai sensi degli articoli 7–7c dell’ordinanza del 18 agosto 200414 sui medicamenti veterinari.

2. Ordinanza del 14 novembre 201815 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti

Art. 49 cpv. 7

L’importazione di medicamenti veterinari da parte dei veterinari è disciplinata dall’articolo 7‒7c dell’ordinanza del 18 agosto 200416 sui medicamenti veterinari.

II

1L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

12 RS 641.201

13 RS 812.212.1

14 RS 812.212.27

15 RS 812.212.1

16 RS 812.212.27