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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

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Art. 10 cpv. 1, 2 e 5

1Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro secondo l’articolo 26 a–e, i veterinari devono esaminare personalmente in loco lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo).

2I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo. Sono esclusi i medicamenti veterinari importati che non sono omologati in Svizzera.

5Il veterinario comunica i dati sulle convenzioni Mvet stipulate al sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20185 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV).

Art. 11 cpv. 2 lett. b

2Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:

b. per il trattamento di animali: il fabbisogno per tre mesi al massimo; fanno eccezione i medicamenti con sostanze attive antimicrobiche di cui all’allegato 5;

Art. 12 cpv. 6

6Nel caso delle api e degli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, nessun medicamento può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.

Art. 14 cpv. 2–4

2Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nell’allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più elevato.

3Per la prescrizione e l’utilizzo di sostanze attive per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche Equidae e Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 3 e 5. Il termine d’attesa per questi medicamenti è di sei mesi.

4Per trattare le api e gli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, non possono essere prescritti, dispensati né utilizzati i medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbisLATer.

5 RS 812.214.4