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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine
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le condizioni per il corretto impiego dei medicamenti e la gestione igienica degli impianti tecnici.
Art. 22 Obblighi di diligenza
1I detentori di animali da reddito impiegano i medicamenti veterinari secondo le istruzioni della persona autorizzata alla prescrizione o alla dispensazione.
2Sono tenuti a conservare i medicamenti veterinari presenti in azienda secondo le prescrizioni di conservazione e di stoccaggio indicate nell’informazione sul medicamento veterinario e nelle informazioni di utilizzo, in condizioni igienicamente irreprensibili, al sicuro e in ordine. Le istruzioni per l’uso scritte vanno conservate fintanto che il medicamento veterinario si trova nell’azienda.
Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate
alimentari
1La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d’attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
2Il latte raccolto prima della scadenza del termine d’attesa può essere utilizzato quale alimento per gli animali da reddito nella stessa azienda di detenzione. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte va documentata quale impiego di medicamenti. I termini d’attesa validi per il medicamento corrispondente vanno rispettati.
Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro
Ha l’obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicamenti ad animali da reddito secondo l’articolo 24 LATer o secondo l’articolo 9 capoversi 2 e 3 (persone autorizzate a dispensare medicamenti) e chi detiene animali da reddito.
Art. 26 lett. e ed f
Vanno iscritti a registro:
e. i medicamenti che sono stati importati secondo gli articoli 7−7c.
f. i medicamenti per le api.
Art. 27 cpv. 2
Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicamenti veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell’animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicamenti sia per animali da reddito sia per animali da