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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine
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b. animali da compagnia:
1. animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali,
2. animali delle seguenti specie, sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d’allevamento, pesci, crostacei, molluschi, echinodermi e insetti tranne le api;
d. terapia di gruppo per via orale: trattamento di un gruppo di animali con una premiscela di medicamenti aggiunta al mangime o con un mangime medicato, laddove per un gruppo valgono i seguenti numeri di animali:
1. almeno 10 animali per gli animali a unghia fessa;
2. almeno 50 animali per il pollame;
3. almeno 50 animali per i conigli;
4. almeno 100 animali per i pesci;
5. almeno 10 animali per le altre specie.
Art. 4 frase introduttiva
Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 26 lettere a–e deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all’etichetta originale, un’etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:
Art. 5 cpv. 1 parte introduttiva
1Il veterinario deve redigere per ogni medicamento veterinario di cui all’articolo 26 lett. a–e da lui prescritto o dispensato un’istruzione per l’uso. Quest’ultima comprende:
Art. 6 cpv. 1 e 2bis
1 Il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un’altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l’indicazione ammessa (cambiamento di destinazione) se:
a. per il trattamento di una malattia non è omologato e non è disponibile nessun medicamento veterinario;
b. l’utilizzo nel caso specifico non è possibile a causa di motivi galenici; oppure
c. sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze agli antibiotici.
2bisSe un cambiamento di destinazione di cui al capoverso 1 non è possibile nel caso specifico a causa di motivi galenici oppure se sussistono dubbi concernenti lo svi-