Progetto

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

compagnia, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicamenti somministrati.

Art. 30 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4

2Gli organi di controllo possono in particolare:

4Previa consultazione degli organi di controllo, l’USAV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Insieme all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.

Art. 35 cpv. 2

2I veterinari devono notificare la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici per uso non topico al SI AMV secondo l’O-SIAMV9.

Art. 36 cpv. 1 e 6

1L’USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 7‒7c, 16, 33 e 35.

6Per il trattamento dei dati sulla prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici non topici si applicano le disposizioni dell’O-SIAMV10.

Titolo dopo l’art. 36

Sezione 2: Misure in caso di un uso maggiorato di antibiotici

Art. 36a Valutazione dei dati sull’uso di antibiotici

1L’USAV conteggia ogni anno, in base ai dati notificati secondo l’articolo 4 capoverso 2 O-SIAMV11 da ciascuna detenzione di animali da reddito e studio veterinario o clinica veterinaria, i dati comparativi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV.

2Sulla base dei dati comparativi, stabilisce valori di segnalazione e di azione. Il valore di segnalazione definisce il limite tra un uso normale e un uso maggiorato. Il valore di azione definisce il limite tra un uso maggiorato e un uso eccessivo.

3L’USAV emana direttive tecniche sul conteggio dei dati comparativi e sulla fissazione dei valori di azione e di segnalazione.

Art. 36b Verifica da parte delle autorità cantonali e prime misure

1L’autorità cantonale competente verifica l’uso di antibiotici dei detentori di animali da reddito, degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie in riferimento ai valori di segnalazione e di azione messi a disposizione dall’USAV.

9 RS 812.214.4

10 RS 812.214.4

11 RS 812.214.4