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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine
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Art. 15 cpv. 2
Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come animale da compagnia. Questo scopo d’utilizzo non può più essere modificato.
Art. 15a Condizione per la prescrizione
Il mangime medicato e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 e solo per il trattamento di animali nell’ambito di una convenzione Mvet.
Art. 16 cpv. 1bis
1bisLa prescrizione di mangime medicato e di premiscele di medicamenti con sostanze attive antimicrobiche per la terapia di gruppo per via orale deve essere effettuata nel SI AMV con il modulo della ricetta elettronico secondo l’O-SIAMV6. Anche per la prescrizione di mangime medicato e premiscele di medicamenti senza sostanze antimicrobiche è possibile utilizzare il modulo della ricetta elettronico nel SI AMV. In questi casi i dati non vengono salvati nel SI AMV.
Art. 18 rubrica e cpv. 1
Miscelazione di medicamenti veterinari nelle aziende agricole
1Per la miscelazione di medicamenti veterinari agli alimenti per animali in impianti tecnici nelle aziende agricole è necessaria un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto secondo le disposizioni dell’OAMed7.
Art. 19 frase introduttiva e lett. a ed f
Un’azienda agricola, nella quale in impianti tecnici sono aggiunti medicamenti agli alimenti per animali o nella quale sono somministrati mangimi medicati, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a. deve stipulare una convenzione Mvet con un veterinario responsabile tecnico.
f. deve fare in modo che gli impianti tecnici funzionino in maniera ineccepibile e che a intervalli regolari sia eseguita e documentata la manutenzione regolare da parte di una persona specializzata.
Art. 20a cpv. 1 lett. a
1Il veterinario responsabile tecnico svolge i seguenti compiti:
a. esercita la sorveglianza tecnica diretta nel settore d’attività assegnatogli secondo la convenzione di cui all’articolo 19 lettera a e assicura in particolare