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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

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e. l’omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione;

f. ci si aspetta dall’utilizzo un elevato beneficio terapeutico; e

g. non vi sono dubbi sostanziali in merito alla sicurezza per l’essere umano, gli animali e l’ambiente nonché, nel caso dei medicamenti per animali da reddito, in merito alla sicurezza alimentare.

2I medicamenti per animali da reddito e per animali da compagnia che contengono sostanze attive di cui all’allegato 5 possono essere importati da Paesi che prevedono un controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito e per animali da compagnia solo con un’autorizzazione dell’USAV. Si applicano i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b‒g.

Art. 7b Cambiamento destinazione dei medicamenti importati

Con un’autorizzazione dell’USAV, i veterinari possono importare medicamenti per un cambiamento di destinazione, se:

a. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettere b–d, f e g; e

b. per analogia, sono rispettati i requisiti per il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 e, per i medicamenti veterinari per animali da reddito, all’articolo 12.

Art. 7c Disposizioni particolari per l’importazione

1L’importazione di medicamenti non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.

2È vietata l’importazione di medicamenti veterinari la cui omologazione è stata respinta in Svizzera e dei corrispettivi medicamenti generici.

3L’importazione di medicamenti veterinari immunologici da parte dei veterinari, ad eccezione degli allergeni, necessita sempre di un’autorizzazione dell’USAV.

4L’importazione di medicamenti veterinari da parte di un veterinario attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale si basa sull’articolo 20 capoverso 1 OAMed. I veterinari, se autorizzati in virtù di un disciplinamento internazionale, oltre ai medicamenti veterinari omologati in Svizzera possono utilizzare o dispensare nell’ambito di questa ordinanza anche medicamenti veterinari omologati nel loro Paese di provenienza.

5I medicamenti importati secondo gli articoli 7‒7c non possono essere dispensati senza la consultazione con il veterinario.

Art. 7d Dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni di importazione

1L’USAV mette a disposizione i dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni di importazione all’Istituto e all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e online alle autorità cantonali competenti.