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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine

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luppo di resistenze agli antibiotici, può essere prescritto, dispensato o utilizzato il medicamento successivo secondo la successione indicata nel capoverso 2.

Art. 7 Importazione con notifica

1 I veterinari che dispongono di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente possono importare medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia pronti per l’uso al massimo nella quantità di un fabbisogno annuo per l’approvvigionamento degli animali della propria clientela se:

a. essi sono omologati in un altro Paese che prevede un controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia;

b. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;

c. l’omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione; e

d. non contengono le sostanze attive di cui all’allegato 5.

2Egli trasmette all’USAV prima dell’importazione dei medicamenti veterinari le seguenti indicazioni:

a. nome del veterinario;

b. nome del medicamento veterinario;

c. quantità del medicamento veterinario;

d. Paese dal quale viene importato il medicamento veterinario;

e. motivo dell’importazione.

3L’USAV mette a disposizione per la notifica un modulo elettronico. Registra le notifiche nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 6 giugno 20144 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 7a Importazione con autorizzazione

1Con un’autorizzazione dell’USAV, i veterinari possono importare medicamenti per animali da reddito e per animali da compagnia pronti per l’uso, se:

a. essi sono omologati in un altro Paese che non prevede un controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia;

b. vi è una particolare necessità medica;

c. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;

d. non può essere importato nessun medicamento veterinario di cui all’articolo 7;

4 RS 916.408