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Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 14 pagine
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luppo di resistenze agli antibiotici, può essere prescritto, dispensato o utilizzato il medicamento successivo secondo la successione indicata nel capoverso 2.
Art. 7 Importazione con notifica
1 I veterinari che dispongono di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente possono importare medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia pronti per l’uso al massimo nella quantità di un fabbisogno annuo per l’approvvigionamento degli animali della propria clientela se:
a. essi sono omologati in un altro Paese che prevede un controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia;
b. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;
c. l’omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione; e
d. non contengono le sostanze attive di cui all’allegato 5.
2Egli trasmette all’USAV prima dell’importazione dei medicamenti veterinari le seguenti indicazioni:
a. nome del veterinario;
b. nome del medicamento veterinario;
c. quantità del medicamento veterinario;
d. Paese dal quale viene importato il medicamento veterinario;
e. motivo dell’importazione.
3L’USAV mette a disposizione per la notifica un modulo elettronico. Registra le notifiche nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 6 giugno 20144 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 7a Importazione con autorizzazione
1Con un’autorizzazione dell’USAV, i veterinari possono importare medicamenti per animali da reddito e per animali da compagnia pronti per l’uso, se:
a. essi sono omologati in un altro Paese che non prevede un controllo equivalente dei medicamenti per animali da reddito o per animali da compagnia;
b. vi è una particolare necessità medica;
c. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;
d. non può essere importato nessun medicamento veterinario di cui all’articolo 7;