Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 17 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

niera generale a tutti i collaboratori del Ministero pubblico poiché presuppone determinate conoscenze e un uso regolare del sistema d’informazione. ZH rileva inoltre che goAML consente solo uno scambio temporaneo di informazioni, ma per motivi di sicurezza non permette il salvataggio di questi dati. La documentazione delle informazioni scambiate deve pertanto essere necessariamente garantita in maniera autonoma dalle autorità di perseguimento penale in altro modo utilizzando le proprie risorse di personale.

Al fine di evitare un’interpretazione estensiva della base legale, per il Forum OAD è imprescindibile che l’accesso mediante la procedura di richiamo sia limitato alle generalità. Il Forum OAD ritiene inoltre che l’accesso della FINMA debba essere gestito in maniera restrittiva e non debba portare a un aggiramento del principio di sussidiarietà secondo cui la vigilanza LRD nei confronti degli intermediari finanziari affiliati a un OAD è garantita principalmente dallo stesso OAD. Le informazioni che finora venivano controllate dalla FINMA attraverso l’OAD dovrebbero essere sempre richieste a quest’ultimo e non reperite direttamente mediante la procedura di richiamo.

Art. 25 cpv. 2

ZH osserva che diversi servizi del Ministero pubblico del Cantone hanno ricevuto vieppiù negli ultimi anni informazioni del MROS con limitazioni d’uso. Le informazioni ricevute vengono messe agli atti e, contrariamente a quanto si temeva in passato, la questione della loro utilizzabilità non ha finora portato a problemi concreti nella gestione delle procedure.

3.4 Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

3.4.1 Disposizione derogatoria per le associazioni di cui all’articolo 61 capoverso 2ter del Codice civile

Complessivamente sette partecipanti alla procedura di consultazione (VD, PES, PSS, Federazione delle chiese libere, FOIS, proFonds, RES) si sono espressi sul fatto che nell’avamprogetto posto in consultazione non è prevista alcuna eccezione per le associazioni con un rischio ridotto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Due partecipanti (VD e PSS) accolgono l’attuale proposta, ma auspicano che la possibilità di introdurre un’eccezione sia verificata regolarmente anche in futuro. In cinque pareri (PES, Federazione delle chiese libere, FOIS, proFonds, RES) è stato richiesto che il Consiglio federale inserisca una disposizione derogatoria nel quadro della presente modifica dell’ordinanza.

In concreto, due partecipanti (Federazione delle chiese libere e proFonds) hanno proposto esplicitamente un’eccezione per gli importi più bassi. Due pareri (FOIS e proFonds) avanzano la proposta di introdurre un’eccezione in funzione del luogo di destinazione. Altri due (PES e RES) auspicano in generale un’eccezione basata sui criteri citati nella legge. Inoltre, in tre occasioni (PES, Federazione delle chiese libere e RES) si segnala che l’iscrizione dei membri della direzione potrebbe eventualmente comportare problemi di trasparenza per le associazioni, in particolare per quelle attive nel settore dei diritti umani.

3.4.2 Altre disposizioni

Quattro partecipanti hanno preso posizione sugli adeguamenti dell’ORC, accogliendoli in generale con favore (NE, ZH, BE et TI). ZH rileva tuttavia che gli uffici del registro di commercio potrebbero incontrare difficoltà con le associazioni che non cooperano e chiede di riflettere su quello che accadrà alle associazioni che non riusciranno a soddisfare le condizioni formali d’iscrizione.