Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 17 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
comunicazione siano soddisfatte). EXPERTsuisse è dell’opinione che sarebbe problematico porre il divieto di interruzione della relazione d’affari solo al momento della comunicazione effettuata e raccomanda di riprendere interamente la formulazione dell’articolo 32 capoverso 3 ORD-FINMA. Per contro, secondo l’ASG la disposizione è conforme all’articolo 9a D-LRD nella misura in cui stabilisce che l’esecuzione della comunicazione deve essere il momento determinante per il divieto di interruzione. L’ASG ritiene inoltre che manchi una base legale nel Codice penale (CP) o nella LRD per l’estensione del divieto di interruzione alle comunicazioni basate sull’articolo 305tercapoverso 2 CP. La notevole estensione del divieto di interruzione alle comunicazioni facoltative contraddice il principio di legalità. L’ASG richiede pertanto di stralciare la disposizione dal progetto di revisione.
Cpv. 2
Cinque partecipanti (ASB, economiesuisse, ABPS, UBCS e CP) chiedono di sostituire all’inizio del capoverso 2 «Se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità» con «Se l’intermediario finanziario è informato da un’autorità di imminenti misure di sicurezza», al fine di rendere praticabile l’obbligo previsto in questa disposizione. Essi sono del parere che la formulazione dell’avamprogetto, ripresa dall’ORD-FINMA, non sia chiara o praticabile. In effetti, come può un intermediario finanziario avere conoscenza di imminenti misure di sicurezza, a meno che non venga informato da un’autorità?
Solo due partecipanti (ASG e Forum OAD) si sono pronunciati sulla nuova formulazione volta a sostituire l’espressione «relazione d’affari dubbiosa». Il Forum OAD (con il sostegno di OAD FIDUCIARI|SUISSE e FIDUCIARI|SUISSE) ritiene che questa nuova formulazione sia una scelta infelice perché su tale base i casi assoggettati all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD e per i quali – contravvenendo alla legge – non viene effettuata alcuna comunicazione non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 12a capoverso 2 P-ORD, nonostante anche in questo caso l’interruzione della relazione d’affari a fronte di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità dovrebbe essere esplicitamente proibita. Afferma inoltre che la nuova formulazione è complicata e incompleta e risulta comprensibile solo in combinazione con le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo. Per questo motivo, il Forum OAD chiede di mantenere l’espressione «relazione d’affari dubbiosa». Per l’ASG il divieto finora contenuto nell’ORD-FINMA di interrompere le relazioni d’affari «dubbiose» (non meglio definite e a quanto pare non meglio definibili) mira a positivizzare il principio della buona fede. Secondo l’ASG, tuttavia, la nuova formulazione della disposizione si spinge troppo oltre, tanto da equivalere a un’anticipazione del divieto di interruzione alla fase di verifica dell’obbligo di comunicazione o di esercizio del diritto di comunicazione. Ciò rappresenterebbe una fondamentale contraddizione dell’articolo 9a D-LRD. Il testo della legge federale formale non consente l’estensione del divieto di interruzione. Pertanto, l’ASG propone di stralciare la disposizione dal progetto di revisione.
Art. 12b Interruzione della relazione d’affari
Secondo l’ASG, in questo caso si tratta di misure di attuazione della legge consentite, che promuovono la certezza del diritto e che accoglie con favore.
Economiesuisse, OAD-ASA e ASA accolgono con favore che gli scenari di interruzione e il momento rilevante per la possibilità di interruzione siano disciplinati in maniera più chiara nel capoverso 1. Come anche il Forum OAD, OAD FIDUCIARI|SUISSE e FIDUCIARI|SUISSE, rilevano tuttavia che non è stata ripresa la disposizione esistente in base alla quale l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari quando l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) gli comunica che non è avvenuta alcuna trasmissione alle autorità di perseguimento penale. Anche se con la revisione dell’articolo 23 LRD non sussiste più alcun obbligo di legge a effettuare tale comunicazione, ritengono che dovrebbe essere possibile portare avanti tale prassi su base volontaria perlomeno in singoli casi (p. es. su