Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 17 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

richiesta dell’intermediario finanziario). Tale prosecuzione è considerata necessaria dagli intermediari finanziari, per i quali è utile al fine di adempiere i loro obblighi di presentare rapporti, in particolare in materia di vigilanza. Assieme al PLR, i rappresentanti del settore precedentemente citati richiedono o propongono l’aggiunta in una nuova lettera d della possibilità per l’intermediario finanziario di interrompere la relazione d’affari prima dello scadere del termine di 40 giorni feriali se il MROS lo ha già informato della mancata trasmissione a un’autorità di perseguimento penale. In questo modo è chiaro che anche dopo una comunicazione (volontaria) sussiste la possibilità di interrompere la relazione d’affari.

Cinque partecipanti (ASB, economiesuisse, ABPS, UBCSe CP) chiedono di aggiungere un capoverso 3 inteso a chiarire che, nei casi contemplati all’articolo 12b capoverso 1 ORD, l’interruzione della relazione d’affari e la sua data non devono essere comunicate al MROS. Dato che in questi casi la pratica non è o non è più di responsabilità del MROS, l’obbligo di informarlo di un eventuale interruzione della relazione d’affari previsto all’articolo 9b capoverso 3 D-LRD, non dovrebbe essere applicato, anche perché ciò rappresenterebbe un carico di lavoro supplementare per l’intermediario finanziario.

Art. 12c Informazione a un intermediario finanziario

Secondo l’ASG, in questo caso si tratta di misure di attuazione consentite e meglio formulate, che promuovono la certezza del diritto e che accogli con favore.

Ulteriori commenti

Art. 34 cpv. 1 ORD-FINMA, non ripreso

Per la Raiffeisen non è di per sé evidente che le comunicazioni di sospetto concernenti relazioni d’affari riguardanti importanti valori patrimoniali, contrariamente a quelle che potrebbero avere ripercussioni sulla reputazione dell’intermediario finanziario o della piazza finanziaria, rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 29 capoverso 2 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). La Raiffeisen auspicherebbe una concretizzazione – come quella finora presente nell’articolo 34 capoverso 1 ORD-FINMA – dell’obbligo per gli assoggettati di informare la FINMA in caso di comunicazioni di sospetto al MROS.

Secondo l’ASG occorre effettivamente discutere in altra sede il modo con cui la FINMA dovrebbe procedere conformemente alla nuova versione dell’ORD-FINMA in merito all’informazione delle autorità a fronte di comunicazioni concernenti relazioni d’affari riguardanti importanti valori patrimoniali. Tuttavia, sarebbe auspicabile che il Consiglio federale si pronunciasse chiaramente anche rispetto a tale questione e, in particolare, sul fatto che in questo caso spesso non si tratta di obblighi di diligenza o di procedura penale in via preventiva, bensì di questioni relative alla vigilanza sui mercati.

Art. 31 ORD-FINMA, art. 18 cpv. 2 ORD-CFCG e art. 27 cpv. 2 ORD-DFGP, non ripresi

Per l’ASG sono preoccupanti le affermazioni secondo cui l’adempimento dell’obbligo di documentazione servirebbe a fare in modo che l’intermediario finanziario possa dimostrare di non aver violato l’obbligo di comunicazione. L’inversione dell’onere della prova nell’ambito della procedura penale insinuato qui non è compatibile né con la legge né con la Costituzione federale. L’obbligo di documentazione serve a dimostrare, sotto il profilo delle norme in materia di vigilanza, il rispetto degli obblighi di diligenza. L’ASG chiede pertanto al Consiglio federale di pronunciarsi esplicitamente a tale proposito nel rapporto sui risultati della consultazione.