Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 17 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sul riciclaggio di denaro1 (LRD).2 Tale revisione prevede un ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; in particolare tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del dicembre 20163. Nel complesso sono stati adeguati cinque atti normativi.
Le misure concernenti il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l’introduzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi, l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (di seguito «Ufficio centrale») quale nuova autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo richiedono disposizioni esecutive. Lo scopo principale dei presenti adeguamenti di ordinanze è concretizzare le misure adottate. In un’ottica di verifica dell’adeguatezza del livello di regolamentazione nell’ambito dei mercati finanziari, si intende altresì trasporre nell’ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale (ORD)4 le disposizioni rilevanti sul sistema di comunicazione previste dalle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle autorità di vigilanza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA] e Commissione federale delle case da gioco [CFCG]) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Oltre all’ORD, vengono proposti anche gli adeguamenti dell’ordinanza del 17 ottobre 20075 sul registro di commercio (ORC), dell’ordinanza dell’8 maggio 19346 sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP), dell’ordinanza del 6 novembre 20197 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) e dell’ordinanza del 25 agosto 20048 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).
2 Procedura di consultazione
Indetta il 1° ottobre 2021, la procedura di consultazione si è conclusa il 17 gennaio 2022. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
20 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD,
ZG, ZH;
4 partiti politici: Alleanza del Centro, PES, PLR, PSS
4 associazioni mantello dell’economia: ASB, economiesuisse, usam, USS;
1 RS 955.0
2FF 2021 668
3Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évalua-
tion mutuelle, 2016 (in francese e inglese); www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Integrità della piazza finanziaria, oppure http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf